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Tomori, Fofana e gli ‘epurati’ del Milan: c’è mobbing? Cosa possono fare i calciatori messi fuori rosa

Il calciatore professionista è un lavoratore subordinato a tutti gli effetti: l'ordinamento sportivo gli riconosce il diritto di allenarsi, la Linee Guida FIGC vietano l'abuso psicologico
Tomori, Fofana e gli ‘epurati’ del Milan: c’è mobbing? Cosa possono fare i calciatori messi fuori rosa
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di Domenico Tambasco*

Immaginate di arrivare al lavoro e scoprire improvvisamente che non rientrate più “nel progetto”. Da quel momento lavorate in una stanza separata dai colleghi e il vostro nome sparisce dall’organigramma. Il contratto, beninteso, è in corso: lo stipendio arriva puntuale. Semplicemente, per l’azienda non esistete più. Chiunque conosca il mondo del lavoro lo chiamerebbe col suo nome: mobbing o, quantomeno, straining. E un giudice, probabilmente, gli darebbe ragione.

Ora sostituite l’ufficio con Milanello. Per settimane quattro giocatori del Milan – Tomori, Fofana, Nkunku e Gimenez – sono stati indicati pubblicamente come ‘epurati’: fuori dal gruppo, allenamenti separati dai compagni, esclusione perfino dall’elenco dei numeri di maglia consegnato alla Lega. Il tutto a contratti in corso. Epilogo: a fine mercato tutti sono stati ceduti ad eccezione di Tomori che, rimasto invenduto, è stato a sorpresa reintegrato in rosa.

Ed ecco il prodigio della ‘vulgata’ calcistica: ciò che altrove verrebbe riconosciuto come condotta vessatoria, in questo caso diventa ‘linea dura’, encomiabile schiettezza, nuovo corso. D’altro canto, il calcio vive da sempre di una propria mistica e di uno “statuto speciale” che lo colloca fuori dalle regole valide per tutti: i conflitti di lavoro, quando toccano il pallone, vengono spesso derubricati a fisiologiche dinamiche di mercato. Eppure, non è così. Nemmeno per il diritto sportivo.

Il calciatore professionista è infatti un lavoratore subordinato a tutti gli effetti e al suo rapporto si applicano, per espressa previsione del d.lgs. 36/2021, le norme sulla salute e sicurezza sul lavoro, a partire dall’articolo 2087 del codice civile, che impone al datore di tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del dipendente. Lo stesso ordinamento sportivo, attraverso l’Accordo Collettivo di Serie A (art. 5.1), riconosce al calciatore il diritto di allenarsi con la prima squadra in un ambiente consono alla sua dignità professionale. Gli allenamenti differenziati, in particolare, sono legittimi solo per effettive ragioni tecniche, mai come strumento ritorsivo per indurre il giocatore ad accettare una cessione. E le Linee Guida FIGC sul safeguarding (art. 3) vietano espressamente l’abuso psicologico, compresi il confinamento e l’isolamento: categorie nelle quali i fatti riportati dalla stampa rischiano di rientrare a pieno titolo.

Il caso Tomori parrebbe proprio costituirne la riprova: se bastano la chiusura del calciomercato e una cessione mancata per tornare “funzionale al progetto”, allora l’esclusione dalla rosa, più che una scelta tecnica, sembrerebbe un pretesto per creare un’indebita ‘leva negoziale’, esercitata sulla pelle dell’atleta. Del resto, la giurisprudenza e gli studi intervenuti in materia hanno tracciato da tempo il perimetro: l’esclusione sistematica dal gruppo e la messa fuori rosa possono integrare il mobbing o lo straining sportivo, con conseguenze tanto più gravi in un mestiere in cui la carriera dura poco più di un decennio e già pochi mesi di emarginazione – tre, secondo alcuni esperti – bastano a produrre danni irreparabili, dal crollo del valore di mercato fino alla perdita della nazionale.

L’atleta, tuttavia, non è inerme. L’Accordo Collettivo (art. 8.9 e ss.) gli consente di ottenere la reintegrazione o la risoluzione del contratto, con un risarcimento fino al venti per cento della retribuzione fissa annua. Il sistema di safeguarding, poi, gli permette di segnalare in via riservata – un vero whistleblowing sportivo – abusi, violenze e discriminazioni, attivando anche la Commissione Federale (art. 8 Reg. FIGC) e, a cascata, la giustizia sportiva (art. 28-bis CGS): per i responsabili, è prevista l’inibizione o la squalifica non inferiore a sei mesi e, nei casi più gravi, la preclusione da ogni rango o categoria della FIGC; nel settore professionistico si aggiunge un’ammenda non inferiore a 20.000 euro. E quando è in gioco la dignità della persona, protetta dagli articoli 2 e 3 della Costituzione, le porte del giudice ordinario del lavoro sono aperte anche ai lavoratori sportivi.

Sia chiaro: nessuno nega alle società il diritto di fare scelte tecniche o di mettere un giocatore sul mercato. Ciò che però il diritto non consente è che tali scelte si traducano nell’umiliazione pubblica e nell’emarginazione permanente di lavoratori con un contratto in essere.

La Convenzione OIL n. 190, ratificata dall’Italia con la legge 4/2021, chiede di eliminare violenza e molestie da ogni luogo di lavoro. Anche da quelli in cui lo strumento del mestiere è una palla che rotola. La legge è uguale per tutti: presidenti, direttori sportivi, allenatori e calciatori inclusi.

* Avvocato giuslavorista, da anni si occupa di conflittualità lavorativa anche come redattore di diversi ddl in materia presentati nella scorsa legislatura

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