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Temptation Island, annullato il licenziamento del partecipante-poliziotto: “La partecipazione non poteva creare ripercussioni nel suo lavoro di agente”

L'agente continuerà a indossare la divisa. Per il Tar la collaborazione con la produzione tv, per cui ha incassato 2mila euro, è stata "occasionale" e non "in conflitto col servizio"
Temptation Island, annullato il licenziamento del partecipante-poliziotto: “La partecipazione non poteva creare ripercussioni nel suo lavoro di agente”
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Il poliziotto che ha partecipato all’edizione 2024 di Temptation Island, continuerà a indossare la divisa. Lo ha deciso il Tar Lazio annullando il licenziamento deciso a ottobre dell’anno scorso dal capo della Polizia, Vittorio Pisani, per “violazione del vincolo di esclusività e di lealtà che caratterizza l’impiego pubblico”. I giudici amministrativi hanno accolto il ricorso dei difensori del poliziotto, che a febbraio aveva già ottenuto una sospensiva del “decreto di decadenza dall’impiego”. A loro avviso, infatti, la partecipazione alle registrazioni della trasmissione tv a fine agosto 2024 in un resort in provincia di Catania, più in una giornata di ottobre per la puntata “un mese dopo“, andrebbe considerata una “collaborazione occasionale“, dunque non “in conflitto con il servizio”.

“Appare arduo qualificare un’attività così limitata nel tempo nei termini di un’attività imprenditoriale, professionale o lavorativa alternativa, idonea ad avere stabili ripercussioni sul servizio nella Polizia di Stato“, scrive il collegio presieduto da Daniele Dongiovanni. I giudici hanno anche rimproverato il Viminale che non si sarebbe “premurato” di acquisire il contratto tra l’agente e la produzione televisiva, “nonostante l’indubbia rilevanza che tale atto avesse ai fini della corretta qualificazione dell’attività contestata”. Contratto che a fronte di “un corrispettivo una tantum, pari ad euro 2.000″, non stabilisce a suo carico “obblighi di collaborazione (o prestazioni) che indichino la costituzione di rapporti di lavoro, un suo successivo assoggettamento a poteri di tipo datoriale, forme di parasubordinazione ovvero l’assunzione di obbligazioni di risultato o di mezzi nell’interesse della società bensì esclusivamente obblighi di protezione nei confronti di quest’ultima (come quello previsto dall’art. 5 di astenersi dalla partecipazione a manifestazioni pubbliche o ‘serate’ fino al 28 febbraio 2025) e di riservatezza e la cessione dei diritti di ‘sfruttamento economico‘ della sua ‘immagine’.”

In conclusione proprio “il mancato approfondimento degli aspetti negoziali ed economici della collaborazione… ha determinato, quindi, un travisamento dei
fatti, che vizia insanabilmente il provvedimento”. Contattati da Il Fatto, i legali del poliziotto, gli avvocati Luigi De Filippis e Giovanni Micera, hanno espresso soddisfazione per la decisione.

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