La Ue ci rimanda i migranti, Meloni invece se li tiene. Viaggio a Trieste, dove il governo si inventa la frontiera che non c’è
Sajan è un richiedente asilo nepalese. È arrivato a Trieste e metà giugno, ma nel suo passaporto c’è un visto di lavoro rilasciato dalla Croazia, dove viveva dal 2024. Un documento che potrebbe rendere Zagabria responsabile della sua domanda d’asilo secondo le regole europee. Eppure l’Italia non ha chiesto alla Croazia di riprenderselo. Mentre Germania, Austria, Finlandia, Paesi Bassi e non solo utilizzano le norme europee per riconsegnarci i richiedenti approdati in Italia e poi allontanatisi, a Trieste accade il contrario: persone con un visto rilasciato altrove vengono prese in carico dall’Italia e infilate nella nuova procedura accelerata di frontiera. Anche quando la frontiera non c’è.
Sajan è arrivato in Italia con la moglie Asha. Li incontro insieme a un altro connazionale e due afghani a Fernetti, sul Carso triestino, a poca distanza dalla struttura Casa Malala, un’ex caserma con cento posti letto a un centinaio di metri dal confine sloveno, 12 chilometri dal centro di Trieste. Sajan e Asha sono induisti e appartengono a caste diverse. Per questo il matrimonio è stato osteggiato dalle loro famiglie, fino alle violenze. Lui ha depositato le foto dei ricoveri ospedalieri con la domanda d’asilo. Nel 2024 lascia il Nepal e raggiunge la Croazia con un visto di lavoro che dice di aver pagato settemila euro a un’agenzia. Dopo i vicini di casa bosniaci, in Croazia i nepalesi sono la seconda nazionalità per numero di permessi di soggiorno e lavoro: 35mila nel 2024, 31mila l’anno scorso. Quando Sajan arriva, però, del datore non c’è traccia. Seguono lavori in nero e sfruttamento. Asha riesce invece a partire nel 2025 con un visto per la Romania: “Mi hanno requisito il passaporto e fatto lavorare 16 ore al giorno”. Nel giugno 2026 raggiunge il marito in Croazia e decidono di partire per l’Italia.
Il 22 giugno si presentano spontaneamente alla Questura di Trieste per chiedere protezione. Dieci giorni prima, il 12 giugno, era diventato operativo il nuovo Patto europeo su immigrazione e asilo, l’insieme di Regolamenti con cui l’Unione europea ha riscritto le regole in materia per tutti gli Stati membri. Per chiedere asilo, tuttavia, rimane sufficiente manifestarne la volontà. Da quel momento sei un richiedente, hai diritto all’accoglienza e la tua domanda va registrata entro 5 giorni. Non a Trieste. Sajan e Asha ricevono un foglio che li invita a tornare. Per cosa non si sa, non c’è scritto. Come non avessero mai chiesto protezione. È così per tutti: appuntamenti rinviati, date cancellate con un tratto di penna e sostituite con altre. Con quel foglio in mano possono solo rimanere in mezzo alla strada. A Trieste lo chiamano “degrado”. È il frutto di una violazione delle regole, una delle tante. La manifestazione di volontà di Sajan sarà registrata a luglio. E il visto croato sul passaporto? Dal 12 giugno il vecchio sistema di Dublino è stato sostituito dal Regolamento sulla gestione dell’asilo e della migrazione, l’AMMR. È il meccanismo con cui gli Stati stabiliscono quale Paese debba esaminare una domanda, che in linea generale è quello di primo ingresso nell’Unione. E si chiedono reciprocamente di prendere o riprendere in carico i richiedenti. È lo stesso sistema che nelle scorse settimane ha permesso ad alcuni Stati europei di chiedere i trasferimenti verso l’Italia. Perché l’Italia non lo utilizza verso la Croazia quando ne ricorrono i presupposti? Due settimane fa abbiamo chiesto al Viminale e al ministero dell’Interno croato quante richieste siano arrivate a Zagabria dall’entrata in applicazione del Patto. Restiamo in attesa di una risposta. Intanto a Casa Malala i nepalesi entrati nell’Unione con un titolo croato sono diventati sette. E per nessuno è stata avviata la verifica necessaria al trasferimento. Le loro domande sono finite invece nella procedura accelerata di frontiera (PAF), una delle novità più controverse del Patto.
Si tratta di una procedura sommaria che serve a valutare rapidamente le domande considerate più facili da respingere e va conclusa entro 12 settimane, ricorsi compresi. Nel frattempo il richiedente è fisicamente in Italia ma, per una finzione giuridica che nella PAF è sostanziale, non è autorizzato a entrare nel territorio e può essere obbligato a risiedere in determinate zone. Così, in caso di rigetto, passerà direttamente alla procedura di rimpatrio. Ma dalla teoria alla pratica le cose cambiano. Le 12 settimane decorrono dalla presentazione della domanda d’asilo, ma il rinvio delle registrazioni in Questura, lasciando le persone sulla strada, aggira la regola. Quando c’è posto a Casa Malala, improvvisamente, tutto accelera. Sajan arriva che ha già la data dell’audizione davanti alla Commissione territoriale. Il Patto europeo impone di assicurare sia l’accesso all’assistenza legale che alle infrastrutture necessarie a renderlo effettivo. Invece, come non bastasse il confinamento in un’area periferica e povera di servizi come Fernetti, gli dicono che fino alla decisione non deve lasciare il centro. Ma l’obbligo di residenza non significa privazione della libertà, che va motivata e impone garanzie, compreso il controllo di un giudice. Le persone che incontro confermano che viene detto a tutti, e che tanti obbediscono. Il problema diventa ancora più evidente quando arriva il diniego. Nella PAF i tempi per impugnarlo sono strettissimi. C’è chi ha ricevuto la decisione venerdì 14 agosto alle cinque del pomeriggio, alla vigilia di Ferragosto. Da quel momento ha solo 5 giorni per trovare un avvocato e organizzare la propria difesa. Quello che non sa è che si contano anche i sabati, le domeniche e i festivi.
Ma c’è una questione che precede le altre: a Trieste questa procedura si può applicare? Le circostanze le elenca il nuovo Regolamento sulle procedure d’asilo. Che oltre allo sbarco dopo un soccorso in mare, indica una domanda presentata a un valico della frontiera esterna o in una zona di transito, e l’intercettazione della persona nel momento dell’attraversamento irregolare della frontiera esterna. La norma parla appunto di frontiere esterne dell’Unione europea, quelle tra uno Stato membro e uno che non lo è. Il confine tra Italia e Slovenia, invece, è una frontiera tra Stati membri e dunque interna. La Corte di giustizia Ue ha chiarito che la cosa non cambia nemmeno riattivando i controlli frontalieri, come l’Italia ha fatto dal 2023. Quanto alle “zone di transito”, il Regolamento sembra collocarle presso la frontiera stessa, come quelle aeroportuali, per intenderci. La legge europea distingue inoltre due cose che nel dibattito italiano tendono a sovrapporsi. L’articolo 43 del Regolamento stabilisce a chi e in quali circostanze può essere applicata la procedura di frontiera. L’articolo 54 stabilisce invece dove svolgerla una volta che quei presupposti esistono: normalmente alla frontiera esterna o nelle zone di transito, ma anche in altri luoghi designati sul territorio. Una procedura applicata a una persona sbarcata a Lampedusa potrebbe, per esempio, essere svolta anche lontano dalla Sicilia. Ma indicare un luogo dove svolgere la PAF non equivale a trasformarlo in una frontiera esterna. O no? A Trieste l’amministrazione ha inizialmente rispolverato un decreto ministeriale del 2019 che indicava genericamente le province di Trieste e Gorizia come “zone di frontiera o di transito”. E in base a questo ha iniziato ad applicare la PAF alle domande presentate alla Questura. Addirittura a quella di un ex minorenne già ospitato nel sistema di accoglienza. Come sostenere che non sia mai stato autorizzato a entrare nel territorio, come vuole la norma? Difficile trovare una spiegazione senza ammettere che la frontiera orientale sia diventata un’ossessione e, proprio perché interna, un intralcio da manomettere.
Ad arginare la cosa sono stati i ricorsi. Ai giudici è bastato dire l’ovvio e cioè che quel decreto è obsoleto rispetto alla normativa da attuare. Questa la principale motivazione con cui il Tribunale di Trieste ha già accolto una quarantina di ricorsi provenienti da Casa Malala. Ma in alcuni provvedimenti è andato oltre: non basta chiamare per decreto un’intera provincia “zona di frontiera o di transito”. Qual è il valico di frontiera esterna? Quali specifiche aree possono realmente essere considerate zone di transito ai sensi della normativa europea? Tra i ricorsi accolti c’è quello di Sajan, la cui domanda era stata respinta per manifesta infondatezza. Esclusa la legittimità della PAF, il suo ricorso proseguirà secondo il rito ordinario. Una scorciatoia nata per accelerare rischia così di produrre l’effetto contrario: il Tribunale di Trieste ha già migliaia di cause pendenti e i tempi medi per risolverle si misurano in anni. Il governo, nel frattempo, ha cambiato le carte. Il 10 agosto è stato pubblicato un nuovo decreto del ministro dell’Interno che conferma le “zone di frontiera o di transito” del 2019 e ne individua altre, stabilendo che in tutte si applica la nuova procedura prevista dal Patto Ue. La prossima battaglia giudiziaria è servita: può uno Stato, attraverso un decreto nazionale, estendere di fatto le circostanze nelle quali il Regolamento europeo consente di applicare una procedura di frontiera? In linea di principio, la possibilità va espressamente prevista dalla norma, e non è questo il caso. Chissà che non si arrivi alla Corte costituzionale o, ancora una volta, alla Corte di giustizia dell’Unione europea.
E Asha? Il suo caso rende il quadro ancora più difficile da spiegare. Lei e Sajan sono arrivati insieme e hanno chiesto asilo insieme, basando le domande sulla stessa storia: il matrimonio e i pericoli connessi alle violenze dei parenti. Eppure vengono separati. Lui finisce nella procedura accelerata di frontiera; per lei, che aveva un visto rumeno, si avvia una verifica nell’ambito dell’AMMR. Quando Sajan viene portato a Casa Malala, Asha rimane inizialmente fuori dall’accoglienza, sulla strada. Soltanto dopo l’intervento di un’associazione i due vengono riuniti. Perché verificare la competenza della Romania per lei e non quella della Croazia per lui? Perché separare due domande fondate sulla stessa vicenda familiare nonostante le tutele previste dall’AMMR come dal nuovo Regolamento sull’accoglienza? Sajan e Asha non lo sanno. Nemmeno Ismail Swati lo sa, il mediatore culturale della onlus Consorzio Italiano di Solidarietà, che a Fernetti mi ha aiutato quando il mio inglese non bastava. “Negli anni ne ho viste tante”, racconta. “Ma di assurde come quelle che vedo in questi mesi non ne ricordo”. Tantomeno lo sanno i due afghani, che pure hanno ottenuto la protezione speciale. E adesso? “Ci hanno detto che dobbiamo lasciare il centro entro dieci giorni, nient’altro. Non sappiamo dove andare”. Asha e Sajan sorridono, ci facciamo una foto assieme. Poi si avviano lungo la strada regionale che taglia il confine e tornano al centro. Viste da qui, le nuove procedure sembrano soprattutto moltiplicare i ricorsi e lasciare le persone ai margini. Il contrario dell’efficienza che il nuovo Patto prometteva.