Kuwait, così le nuove leggi antiterrorismo puniscono atti generici con la pena di morte
Il 15 marzo, due settimane dopo l’inizio degli attacchi israeliano-statunitensi contro l’Iran e la risposta di Teheran, l’emiro del Kuwait ha emanato una serie di provvedimenti in materia di sicurezza nazionale, il principale dei quali è il Decreto-legge 47 sul contrasto ai reati di terrorismo. Secondo Amnesty International, che in questi mesi ha esaminato il testo e ne ha verificato l’attuazione, le nuove disposizioni sono del tutto ampie e generiche e minacciano le libertà di espressione, manifestazione pacifica, associazione e movimento.
A preoccupare è anzitutto la definizione di “atti di terrorismo”: sono considerati tali la diffusione di “informazioni false” in tempo di guerra, frutto di spionaggio per stati nemici, che mettano in pericolo la sicurezza nazionale o l’ordine pubblico; gli attacchi alle navi allo scopo di sequestrarle o di impossessarsi del contenuto o di arrecare danni alle persone a bordo”; qualsiasi azione o minaccia che “rechi danno alle risorse nazionali, alle proprietà pubbliche o private, alle strutture pubbliche, ai trasporti marittimi aerei o terrestri o alla cybersicurezza (…) attuata allo scopo di diffondere terrore nella popolazione, mettere in pericolo la sicurezza e il benessere della società o costringere un’autorità pubblica o un’organizzazione regionale o internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere un’azione”.
Ogni azione definita “atto di terrorismo” sarà automaticamente punita con la pena di morte.
C’è poi una parte del decreto che riguarda la “minaccia di terrorismo”. Una persona può essere considerata tale quando “diffonde, approva o esalta idee che incitano alla commissione di atti di terrorismo” e se ha relazioni abituali con persone od organizzazioni coinvolte nell’incitamento, nella facilitazione o nella commissione di atti di terrorismo. Non è specificato chi debba determinare se una persona è da considerare una “minaccia di terrorismo”. La procura può ordinare a questa persona di prendere parte a un programma di riabilitazione presso un centro governativo, che comprenda “aspetti cognitivi, psicologici, sociali, comportamentali, formativi e religiosi”.
Un’altra norma entrata in vigore nel periodo bellico è il Decreto-legge 51 del 30 marzo, che istituisce tribunali incaricati di svolgere processi per reati contro la sicurezza interna ed esterna e i reati di terrorismo.
Da allora, questi tribunali hanno iniziato a funzionare: gli avvocati non possono essere presenti durante gli interrogatori e non hanno accesso agli atti giudiziari finché non iniziano i processi, che si svolgono a porte chiuse. È previsto un solo ricorso in appello. Naturalmente, è prevista la pena di morte.