Lo sconto sul gasolio scade sabato: non paga lo Stato, ma i big dell’energia. E sarà rimborsato senza interessi
Il decreto-legge 26 agosto 2026, n. 153 ha prorogato il taglio dell’accisa sul gasolio: l’aliquota “è rideterminata, dal 27 agosto al 5 settembre 2026, nella misura di 532,90 euro per mille litri”, centoquaranta in meno dei 672,90 ordinari, che con l’Iva fanno i diciassette centesimi al litro. Sabato scade. È il tredicesimo intervento da marzo: da allora l’aliquota del gasolio è stata rideterminata con sette decreti-legge e sei decreti ministeriali.
La domanda che si fa di rado è chi abbia pagato. I decreti-legge attingono al bilancio dello Stato, i decreti ministeriali no: sono l’accisa mobile dell’articolo 1, commi 290-292, della legge n. 244 del 2007 e si autofinanziano con il maggior gettito Iva che il rincaro produce, cioè con denaro che gli automobilisti hanno già versato facendo il pieno. Due tecniche diverse, due tasche entrambe pubbliche.
Il decreto del 26 agosto cambia il finanziatore. L’articolo 2 è rubricato “Versamento anticipato di somme commisurate alle ritenute su utili deliberati da grandi gruppi energetici”: le controllanti residenti con “ricavi consolidati complessivi superiori a euro 20 miliardi” attive nella filiera del greggio, del gas o dell’elettricità versano in anticipo il “39 per cento” delle ritenute che sarebbero dovute se gli utili già deliberati fossero corrisposti nello stesso esercizio, “entro il 30 novembre di ogni anno” e “non è ammessa la compensazione”.
L’articolo 3, comma 2, chiude il cerchio: agli oneri del decreto “si provvede, per gli anni 2026 e 2027, a valere sulle maggiori entrate di cui all’articolo 2”. Per consentire lo sconto alla pompa lo Stato prende la cassa adesso e la restituirà senza interessi.
Sembra l’imposta sugli extraprofitti per la quale il 22 agosto il ministro dell’Economia ha chiesto una cornice comune in una lettera alla presidenza dell’Ecofin firmata con cinque omologhi europei, da discutere a Dublino a metà settembre. Non lo è. Nulla viene prelevato in via definitiva: a chi versa spetta un credito d’imposta di pari ammontare, scomputabile quando gli utili saranno corrisposti. Il versamento “non è deducibile”, il credito “non concorre alla formazione del reddito”, ai soci non è imputato nulla.
Non si deduce l’uscita, non si tassa il rientro. Senza una “(definitiva) decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo” — sono parole della Corte costituzionale, sentenza n. 223 del 2012 — di tributo non si può parlare.
Il congegno, però, è già stato esaminato dalla Consulta. Nel 2001 giudicò l’obbligo imposto ai datori di lavoro di anticipare l’imposta dovuta dai dipendenti sul Tfr, recuperabile con un credito d’imposta: con la sentenza n. 155 dichiarò la questione non fondata, definendolo un “mero anticipo forzoso”, disposto “per una volta soltanto”, di durata breve e destinato a essere recuperato “con rivalutazione annuale”. Nel 2004 una corte tributaria tornò alla carica: mancando “la previsione di un interesse sulle pretese somme incassate”, sostenne, si trattava di un “prestito forzoso”.
La Corte liquidò la questione richiamando il 2001, dove però la rivalutazione c’era. Qui non c’è. L’obbligo non è per una volta soltanto: è annuale a regime. Il credito è “di pari ammontare”, non un euro in più. L’onere resta ed è il differenziale finanziario, variabile con i tassi e con l’impiego alternativo del denaro. Che un onere ci sia lo dice lo stesso decreto quando dichiara il versamento indeducibile: di un puro giro di cassa non ci sarebbe nulla da rendere indeducibile.
Un metro per misurarlo esiste: nella sentenza Buffalo del 2003, condannando l’Italia per il ritardo nel rimborso di acconti d’imposta a una società costretta a finanziarsi in banca, la Corte europea dei diritti dell’uomo ritenne l’attesa non “compensata dal versamento di interessi”, trattandosi di interessi semplici e non composti. Non è la stessa fattispecie — lì le somme erano indebite e il rimborso tardivo — ma il criterio di misura è quello.
Il nome, insomma, sposta il terreno del sindacato di legittimità, ma non lo chiude. Sul terreno proprio delle imposte il test esiste. Il 21 luglio la Consulta ha depositato la sentenza n. 135 del 2026, ribadendo quanto affermato con la n. 111 del 2024: “la straordinarietà del momento e la temporaneità della imposizione non possono essere ritenute un passe partout per l’introduzione di qualsiasi forma di imposizione fiscale”. Del contributo di solidarietà del 2023 è la stessa Consulta ad aver chiesto conto alla Corte di giustizia dell’Unione europea: la causa C-153/25, discussa il 9 giugno, attende ancora la pronuncia.
Da marzo, dunque, lo stesso sconto è stato pagato tre volte da tre soggetti diversi: dal bilancio dello Stato, dagli automobilisti attraverso l’Iva che avevano già versato alla pompa, e ora dalla cassa di un settore. C’è una differenza: mentre ai gruppi energetici la restituzione è garantita dalla legge ed è integrale, agli automobilisti il maggior gettito torna sotto forma di sconto, in ragione dei litri e finché un decreto lo dispone: chi ha versato quell’Iva a marzo e oggi non fa il pieno non riavrà nulla. L’articolo 53 della Costituzione chiede che si concorra alle spese pubbliche in ragione della capacità contributiva e che il sistema tributario sia informato a criteri di progressività.
Alla fine, l’unica decurtazione definitiva — per riprendere le parole della Corte — è la loro. Servirebbe una legge che fissi prima le condizioni, non un decreto che le cambia ogni dieci giorni.