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Risarcire i ladri? Il codice civile ha regole precise e il messaggio di Meloni è pericoloso

Il diritto non si misura sull'intuizione emotiva. Se oggi si introduce una norma speciale per il caso Roggero, domani quale altro fatto di cronaca giustificherà un'eccezione ai principi?
Risarcire i ladri? Il codice civile ha regole precise e il messaggio di Meloni è pericoloso
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“Chi commette reati non può essere risarcito. Basta paradossi. Mi aggredisci. Mi difendo. E dovrei risarcirti io?”. No, non si tratta dello sfogo espresso da Mario Roggero, condannato alla pena di 14 anni di reclusione ed al risarcimento dei danni in favore dei familiari dei rapinatori, uccisi mentre fuggivano con il bottino dalla sua gioielleria, bensì del post scritto dal Presidente del Consiglio, che ha così giustificato il proprio assunto: “Chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato non può chiedere alcun risarcimento, né possono farlo i suoi familiari”.

Con tali semplici affermazioni, recepite nell’ultimo ddl Sicurezza, senza volerlo Giorgia Meloni in un colpo solo ha riscritto principi consolidati dell’ordinamento giuridico, dando vita a norme costruite intorno ad un singolo caso giudiziario.

La sua è una proposta che, però, appare dettata più dall’esigenza di intercettare il sentimento popolare che da una reale necessità di colmare un vuoto normativo. Il diritto, però, non dovrebbe essere scritto sull’onda dell’emozione, né utilizzato come strumento di comunicazione politica. Quando le leggi nascono per inseguire il caso del momento, il rischio è quello di compromettere la coerenza dell’intero sistema.

Il codice civile non presenta alcuna lacuna che richieda un intervento di questo tipo. Esistono già regole precise che consentono al giudice di valutare il comportamento della vittima nella produzione dell’evento dannoso. Gli articoli 1227 e 2056 del codice civile, letti alla luce della consolidata elaborazione della Corte di Cassazione, permettono di attribuire il giusto rilievo causale anche alla condotta dolosa della vittima. Se un rapinatore sceglie volontariamente di porre in essere una grave aggressione ai danni di altri, quella condotta non è giuridicamente irrilevante. Essa può determinare una consistente riduzione del risarcimento e, nei casi più gravi, persino la sua esclusione, quando il giudice accerti che il comportamento della vittima abbia avuto un’incidenza causale determinante.

È questa la forza dei principi generali: consentono di rendere giustizia nel caso concreto senza ricorrere a eccezioni costruite per soddisfare esigenze contingenti. La proposta governativa, invece, sceglie la strada opposta. Sostituisce la valutazione del giudice con una regola assoluta, fondata non sull’accertamento del nesso di causalità, ma sulla tipologia della vittima e sul tipo di reato da essa commesso.

È una tecnica legislativa pericolosa. Se oggi si introduce una norma speciale per il caso Roggero, domani quale altro fatto di cronaca giustificherà una nuova eccezione ai principi generali? Un ordinamento moderno non può essere trasformato in una raccolta di leggi dedicate ai casi mediatici più discussi. Il diritto vive di regole generali e astratte; quando diventa la semplice trascrizione delle emozioni collettive del momento, perde la sua funzione di garanzia e assume quella, ben diversa, di strumento del consenso.

C’è inoltre un ulteriore profilo, che merita attenzione. Una norma di questo tipo esprime una sostanziale sfiducia nei confronti dei giudici chiamati ad applicare le leggi. Il legislatore sembra affermare che i magistrati non siano in grado di applicare correttamente i principi della responsabilità civile e che, pertanto, occorra sostituire il loro prudente apprezzamento con una preclusione legislativa automatica. È un messaggio assai discutibile sotto il profilo istituzionale. La funzione del Parlamento, invero, non è correggere, attraverso norme simboliche, decisioni giudiziarie che non incontrano il favore dell’opinione pubblica, ma predisporre regole generali che i giudici applicano ai casi concreti.

L’idea che gli eredi del rapinatore debbano essere automaticamente privati di ogni tutela risarcitoria può apparire intuitivamente appagante sul piano emotivo. Ma il diritto non si misura sull’intuizione emotiva.

Paradossalmente, la soluzione che il governo propone è meno rigorosa di quella già offerta dall’ordinamento. Escludere sempre il risarcimento significa rinunciare alla valutazione del caso concreto. Applicare, invece, i principi generali della causalità significa consentire al giudice di graduare il risarcimento in funzione dell’effettivo peso della condotta criminosa nella produzione dell’evento. È una soluzione più complessa, ma anche più giusta, perché fondata sull’accertamento e non sul pregiudizio.

Le leggi non dovrebbero essere scritte per ottenere un titolo favorevole sui giornali o qualche punto percentuale nei sondaggi. Dovrebbero essere pensate per durare nel tempo e per rafforzare la credibilità dell’ordinamento. Ogni volta che si sacrifica un principio generale sull’altare del consenso immediato si ottiene forse un vantaggio politico, ma si indebolisce la fiducia nello Stato di diritto. Ed è un prezzo che un ordinamento maturo, fondato sulla Costituzione, non dovrebbe mai accettare.

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