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Caso Almasri, la Consulta: “Il ministro della Giustizia dovrà trasmettere subito le richieste di cooperazione dell’Aja”

Dichiarati parzialmente illegittimi gli articoli 2 e 4 della legge del 2012. Il Guardasigilli potrà negare la cooperazione solo con un provvedimento immediato e motivato, fondato esclusivamente sulla tutela di principi costituzionali fondamentali.
Caso Almasri, la Consulta: “Il ministro della Giustizia dovrà trasmettere subito le richieste di cooperazione dell’Aja”
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La Corte costituzionale ha stabilito che il ministero della Giustizia deve trasmettere immediatamente al Procuratore generale presso la Corte d’Appello di Roma le richieste di cooperazione provenienti dalla Corte dell’Aja. Una decisione che avviene nell’ambito del caso Osama Njeem Almasri, ex capo della polizia giudiziaria libica e comandante della milizia Rada, accusato di essere un torturatore.

L’ufficiale libico era stato fermato in Italia il 19 gennaio 2025 su mandato della Corte penale internazionale, con le accuse di crimini di guerra e contro l’umanità, ma nell’arco di pochi giorni era stato scarcerato e riportato in Libia su un volo dei servizi, a causa dell’inerzia del ministero della Giustizia che scelse di non chiedere la convalida dell’arresto e l’applicazione di una misura cautelare. Dalla vicenda è nato un caso politico-giudiziario che avreva portato all’apertura di un’indagine per favoreggiamento a carico dei ministri della Giustizia e dell’Interno, Carlo Nordio e Matteo Piantedosi, e dell’Autorità delegata all’intelligence Alfredo Mantovano. Nonostante la richiesta di rinvio a giudizio arrivata dal Tribunale dei ministri, la Camera avevanegato l’autorizzazione a procedere e il fascicolo ha dovuto essere archiviato.

Il caso

Il caso Almasri segna però una svolta nei rapporti tra il ministero della Giustizia e la Corte penale internazionale. Con la sentenza n. 143, depositata oggi, i giudici hanno ridefinito le modalità con cui il Guardasigilli deve gestire le richieste di cooperazione provenienti dalla Corte dell’Aja, imponendo l’obbligo di trasmetterle senza ritardo al Procuratore generale presso la Corte d’Appello di Roma. La Consulta ha dichiarato costituzionalmente illegittimi gli articoli 2 e 4 della legge n. 237 del 20 dicembre 2012 nella parte in cui non prevedono un obbligo di immediata trasmissione delle richieste della Corte penale internazionale. La pronuncia introduce inoltre un preciso dovere di motivazione: qualora il ministro ritenga di negare la cooperazione, dovrà comunicarlo senza indugio con un provvedimento adeguatamente motivato e giustificato esclusivamente dalla necessità di tutelare principi costituzionali fondamentali.

La decisione arriva in seguito alle questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla quarta sezione penale della Corte d’Appello di Roma nell’ambito del procedimento nato dalla vicenda del generale libico Osama Almasri, destinatario appunto di un mandato di arresto emesso dalla Corte penale internazionale. Proprio quel caso aveva evidenziato le criticità della disciplina italiana. Esaminando il procedimento, la Corte d’Appello di Roma aveva ritenuto che la legge presentasse possibili profili di contrasto con la Costituzione, rimettendo la questione alla Consulta.

Nelle motivazioni della sentenza, i giudici costituzionali osservano che il sistema finora in vigore attribuiva al ministro della Giustizia un ruolo esclusivo nella gestione della cooperazione con la Corte penale internazionale, senza però stabilire criteri sufficientemente chiari sui tempi e sulle modalità di esercizio di tale potere. Un vuoto normativo che, secondo la Corte, esponeva il procedimento al rischio di inerzie o ritardi incompatibili con gli obblighi internazionali assunti dall’Italia con l’adesione allo Statuto di Roma.

Con la pronuncia depositata oggi, la Consulta introduce quindi un principio destinato a incidere in modo significativo sul sistema di cooperazione giudiziaria con la Corte penale internazionale: le richieste provenienti dall’Aja dovranno essere trasmesse immediatamente all’autorità giudiziaria competente, mentre un eventuale diniego ministeriale sarà possibile solo in casi eccezionali, limitati alla salvaguardia di principi costituzionali preminenti e accompagnati da una motivazione tempestiva e puntuale.

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