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Figli nati con gestazione per altri all’estero, la Cassazione rimette la questione alle Sezioni Unite

Il caso di un bambino pugliese di sei anni senza pieno riconoscimento anagrafico in Italia. Per la sezione della Suprema Corte che inviato gli atti il nodo non è la tecnica procreativa ma lo status di figlio e la tutela dei diritti del minore, oggi applicata in modo diverso dai Comuni
Figli nati con gestazione per altri all’estero, la Cassazione rimette la questione alle Sezioni Unite
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Il destino anagrafico dei figli nati con gestazione per altri sarà deciso dalla Cassazione a Sezioni Unite. È stata la I sezione a investirla di una questione definita di “massima importanza”: in gioco c’è lo stato di figli di bambini, che nati dove la Gpa è legale e regolamentata, non ha un certificato anagrafico completo o non ce l’hanno per niente. Il caso – come informa l’Associazione Coscioni – riguarda una famiglia pugliese e il loro figlio, oggi vicino ai sei anni. Il bambino è nato all’estero in uno Stato dove è legale ricorrere alla procreazione medicalmente assistita con gravidanza per altri. In quel Paese il rapporto di filiazione con i genitori è stato regolarmente riconosciuto e certificato.Quando però la famiglia ha chiesto la trascrizione integrale del certificato di nascita in Italia, l’ufficiale di stato civile del Comune di residenza si è rifiutato. La motivazione è quella già emersa in altri casi simili: la trascrizione completa dell’atto, secondo questa interpretazione, sarebbe contraria all’ordine pubblico.

Eppure, sottolinea l’Associazione Luca Coscioni che ha reso nota la vicenda, la Procura ha accertato che la coppia non ha commesso alcun reato secondo la legge italiana. I genitori, inoltre, non sono mai decaduti né sono stati limitati nella responsabilità genitoriale. Nonostante questo, il tribunale ha confermato il rifiuto del Comune. Secondo questa impostazione, la madre dovrebbe adottare il proprio figlio per ottenere il pieno riconoscimento giuridico del rapporto.

Il paradosso è che la situazione non è uniforme sul territorio nazionale. A pochi chilometri dal Comune di residenza della famiglia, altri uffici di stato civile trascrivono integralmente certificati di nascita formati all’estero in casi analoghi. Il ricorso è stato presentato dai genitori del bambino, assistiti dall’avvocata Filomena Gallo, segretaria nazionale dell’Associazione Luca Coscioni, insieme a un collegio di difesa. Nell’ordinanza con cui ha rimesso la questione alle Sezioni Unite, la Cassazione chiarisce che il punto non è stabilire se la tecnica procreativa utilizzata sia lecita o meno (in Italia la maternità surrogata è diventato un reato universale sotto il governo Meloni). Il problema giuridico è un altro: capire se e come debba essere riconosciuto in Italia lo status di figlio di un minore che all’estero è già titolare di un rapporto di filiazione valido. Nel caso esaminato, osservano i giudici, il rapporto familiare è reale e continuativo e i genitori non hanno mai perso la responsabilità genitoriale.

La Corte richiama inoltre la giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte europea dei diritti dell’uomo, secondo cui i figli non possono subire limitazioni nei loro diritti a causa delle scelte procreative degli adulti. In questi casi, sottolineano le pronunce europee e costituzionali, deve essere garantita una tutela effettiva dell’identità e della vita familiare del minore. Per l’avvocata Filomena Gallo è proprio questo il punto centrale della vicenda: “£Non è in discussione la tecnica procreativa — spiega — ma i diritti di un minore che vive con i propri genitori e che da sei anni attende il pieno riconoscimento del suo status di figlio, già valido all’estero ma non trascritto in Italia”. La parola passa ora alle Sezioni Unite della Cassazione, chiamate a stabilire se e in che modo l’ordinamento italiano debba riconoscere gli effetti di uno status di filiazione già formato all’estero, mettendo fine alle decisioni divergenti dei Comuni e dei tribunali.

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