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La Corte Suprema Usa boccia i dazi reciproci voluti da Trump: “Oltrepassati i limiti della sua autorità”. Il presidente: “Vergogna”

Il presidente ha violato la legge federale imponendo tariffe sulla base dell'International Emergency Economic Powers Act del 1977. La Costituzione degli Stati Uniti riserva al Congresso il potere di regolare il commercio. Il tycoon: "Ho un piano di riserva"
La Corte Suprema Usa boccia i dazi reciproci voluti da Trump: “Oltrepassati i limiti della sua autorità”. Il presidente: “Vergogna”
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L’attesa sentenza della Corte Suprema Usa è arrivata. E le 170 pagine firmate dal presidente da John Roberts sono una storica bocciatura per la politica commerciale che il presidente Donald Trump ha messo al centro del suo secondo mandato. Con sei voti a favore e tre contrari la Corte ha bocciato i dazi reciproci annunciati lo scorso aprile sancendo che il tycoon ha oltrepassato i limiti della sua autorità imponendo tariffe sulla base dell’International Emergency Economic Powers Act (Ieepa) del 1977. A votare contro sono stati i conservatori Clarence Thomas, Samuel Alito e Brett Kavanaugh, mentre Amy Coney Barret, Neil Gorsuch e il chief justice Roberts si sono espressi come le giudici di area progressista Sonia Sotomayor, Elena Kagan e Ketanji Brown Jackson. Trump ha reagito definendo la decisione una “vergogna” e assicurando di avere un piano di riserva.

Quella legge dà al presidente l’autorità di affrontare “minacce straordinarie” in caso di emergenza nazionale, inclusa quella di “regolare” l’importazione” di “beni esteri”, ed è stata approvata negli anni 1970 per limitare i poteri presidenziali in materia di sicurezza nazionale dopo i dazi imposti da Richard Nixon per affrontare la crisi della bilancia dei pagamenti in seguito al crollo del sistema monetario di Bretton Woods.

Trump aveva invocato l’Ieepa per rispondere a due presunte emergenze: il traffico di droga illegale proveniente da Canada, Messico e Cina e i deficit commerciali persistenti che stavano danneggiando la base manifatturiera americana. Di qui una serie di tariffe teoricamente “reciproche” ma in realtà calcolate con una formula decisamente rozza, il rapporto tra deficit commerciale statunitense (differenza tra esportazioni e importazioni) nei confronti di ogni singolo Stato o area economica e importazioni negli Usa provenienti dallo stesso Stato. Una misura che per l’ufficio dell’United States Trade Representative dovrebbe sintetizzare l’effetto delle misure protezionistiche adottate dagli altri Paesi a danno delle aziende Usa.

Diverse aziende e anche 12 Stati che si ritenevano danneggiati hanno contestato la legittimità della mossa. La Corte – la cui maggioranza è di nomina repubblicana, con tre giudici nominati dallo stesso Trump durante il primo mandato – ha concluso che la legge non conferisce un simile potere al Presidente. La sentenza si basa su un’interpretazione rigorosa della Costituzione degli Stati Uniti, che riserva al Congresso il potere di imporre tariffe, come stabilito nell’Articolo I, Sezione 8. La Corte ha sottolineato che il Congresso non ha mai delegato in modo esplicito quella facoltà all’esecutivo. “Se il Congresso avesse voluto conferire il potere distinto e straordinario di imporre dazi, lo avrebbe fatto espressamente”, ha scritto il chief justice Roberts nella sentenza.

Non solo: la possibilità prevista dall’atto di “regolare” l’importazione non include l’autorità di tassare, che è una funzione separata e distinta dalla regolamentazione del commercio. La sentenza sottolinea che, in casi di grande impatto economico e politico come questo, è necessario che il Congresso fornisca un’autorizzazione chiara e inequivocabile, un principio noto come la “dottrina delle grandi questioni”.

Secondo uno studio della Tax Foundation, nel prossimo decennio i dazi imposti da Trump avrebbero raccolto raccolto circa 1,5 trilioni di dollari. Prima di Trump, nessun presidente aveva invocato la legge sui poteri di emergenza come base per imporre dazi. Tre diverse corti di grado inferiore avevano già dichiarato illegale l’intervento.

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