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“I medici possono sospendere i sostegni vitali anche contro la volontà espressa nel biotestamento”

La Corte europea dei diritti umani ha respinto il ricorso contro la Francia dei familiari di un paziente deceduto nel 2022: secondo la Corte di Strasburgo, il quadro normativo che consente ai medici di ignorare direttive anticipate “manifestamente inappropriate” è compatibile con il diritto alla vita
“I medici possono sospendere i sostegni vitali anche contro la volontà espressa nel biotestamento”
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È una sentenza che inevitabilmente innescherà una polemica. Perché il fine vita è regolamentato con leggi molto differenti tra loro in Europa e in Italia e in questo caso arrivato era stata espressa una volontà di non interrompere le cure. La Corte europea dei diritti umani ha stabilito che, in determinate circostanze, le decisioni dei medici sull’interruzione dei trattamenti di sostegno vitale possono prevalere sulla volontà precedentemente espressa dal paziente. La pronuncia riguarda un ricorso presentato contro la Francia dai familiari di un uomo deceduto nel 2022 dopo la sospensione delle cure, nonostante nel proprio biotestamento si fosse dichiarato contrario a qualsiasi interruzione dei trattamenti.

Il caso esaminato dalla Corte di Strasburgo trae origine da un grave incidente avvenuto il 18 maggio 2022. L’uomo era stato investito dal furgone sul quale stava effettuando delle riparazioni e, al suo arrivo in ospedale, i medici avevano accertato l’assenza di riflessi del tronco cerebrale, l’assenza di attività cerebrale e la presenza di gravi lesioni anossiche. Dopo mesi di ricovero, il Consiglio di Stato francese aveva autorizzato la sospensione dei trattamenti di sostegno vitale, decisione che ha portato alla morte del paziente il 16 dicembre 2022.

A ricorrere alla Corte europea dei diritti umani sono state la moglie e le due sorelle dell’uomo, che hanno sostenuto come la Francia avesse violato il diritto alla vita del loro congiunto, garantito dall’articolo 2 della Convenzione europea dei diritti umani. Secondo le ricorrenti, le autorità francesi avrebbero dovuto attenersi alle volontà anticipate del paziente, che chiedeva di essere mantenuto in vita in una situazione come quella verificatasi.

La sospensione dei trattamenti rientrava tuttavia nei casi previsti dalla legislazione francese, che consente ai medici di non seguire le direttive anticipate del paziente quando queste appaiano “manifestamente inappropriate”. Proprio questo punto è stato contestato dai familiari, secondo i quali la norma attribuirebbe allo Stato un margine di discrezionalità eccessivo, con il rischio di decisioni arbitrarie.

La Corte di Strasburgo ha però respinto il ricorso, ritenendo che la scelta del legislatore francese rientri nel margine di apprezzamento riconosciuto agli Stati nel bilanciare gli interessi in gioco. Secondo i giudici, il quadro normativo francese è compatibile con l’articolo 2 della Convenzione, anche per quanto riguarda la facoltà dei medici di discostarsi dalle direttive anticipate del paziente in situazioni cliniche eccezionali. La Cedu ha inoltre sottolineato che il processo decisionale seguito dai medici è stato collegiale e ha tenuto conto non solo delle volontà espresse dall’uomo, ma anche delle opinioni dei familiari. Analogamente, anche le decisioni adottate dai tribunali francesi sono state ritenute conformi ai requisiti della Convenzione.

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