Sicurezza, nel dl c’è il fermo preventivo: ma il pm potrà annullarlo. Scudo penale agli agenti, carcere per chi porta coltelli
Il fermo preventivo ci sarà, ma circoscritto e sottoposto al controllo del pubblico ministero. Lo scudo penale pure, ma dovrà essere “evidente” la sussistenza della legittima difesa. Dopo una serrata trattativa col Quirinale, il nuovo pacchetto sicurezza approvato in Consiglio dei ministri viene leggermente edulcorato dal governo, ma conserva intatte le sue misure-bandiera. A partire dalla possibilità per le forze dell’ordine, in occasione di manifestazioni, di “accompagnare nei propri uffici”, trattenendole per un massimo di 12 ore, persone “rispetto alle quali sussista un fondato motivo di ritenere che pongano in essere condotte di concreto pericolo per il pacifico svolgimento” dell’evento di piazza, anche se non hanno commesso alcun reato.
Il potere d’intervento del pm
Rispetto alla bozza diffusa nei giorni scorsi, viene specificato che il pericolo dev’essere “concreto“, e non potrà essere desunto semplicemente dall’uso di “caschi o strumenti che rendono difficoltoso il riconoscimento della persona”. Soprattutto, del fermo dovrà essere data “immediata notizia al pubblico ministero”, che potrà ordinare subito il rilascio se riterrà che sia stato eseguito senza i presupposti: nella versione precedente, invece, questo potere di controllo non era previsto. Dopo le violenze di sabato scorso a Torino e il ferimento di due agenti di polizia, il governo ha spostato la misura nel decreto-legge, che entrerà in vigore subito, mentre originariamente doveva essere contenuta nel disegno di legge, l’altro provvedimento parte del “pacchetto” presentato dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.
Scudo penale con legittima difesa “evidente”
Dal ddl al decreto-legge passa anche lo “scudo” dalle indagini penali, pensato per gli agenti che sparano ma valido per tutti i cittadini. “Quando appare evidente che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione”, come la legittima difesa, chi ha sparato non verrà iscritto nel registro degli indagati, ma potrà godere di tutte le “garanzie della persona sottoposta alle indagini preliminari”, come la possibilità di nominare un difensore o di mentire se interrogato. A questo scopo, il pm dovrà iscrivere il nome del “non-indagato”, con “annotazione preliminare“, in un “separato modello“. La novità insomma non modifica la sostanza, ma solo la forma: lo scopo è evitare agli uomini delle forze dell’ordine la qualifica di “indagato“, con il presunto stigma sociale che ne deriva. Rispetto alla bozza, viene specificato che la causa di giustificazione dovrà apparire “evidente“.
Nel decreto entra anche la stretta sul porto di coltelli, con l’introduzione dell’ennesimo nuovo reato: “Chiunque, senza giustificato motivo, porta fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, strumenti dotati di lama affilata o appuntita eccedente in lunghezza i centimetri otto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni“. Se il responsabile è un minorenne, è prevista una multa da 200 a 1.000 euro a carico dei genitori. Ai minori non potranno essere nemmeno “venduti o ceduti in qualsiasi altro modo strumenti da punta o da taglio atti a offendere”: una norma introdotta per reazione all’omicidio del giovane Youssef Abanoub a La Spezia.
Nuova fattispecie di reato, punita con la reclusione da 10 a 25 anni, anche per la “rapina aggravata commessa da gruppi organizzati“: si tratta, come si legge nella norma, della rapina commessa “in danno di istituti di credito, uffici postali, sportelli automatici, veicoli adibiti al trasporto di valori o locali attrezzati per il deposito e la custodia di valori, da un gruppo organizzato che scorre in armi le campagne o le pubbliche vie”.