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Assegno di divorzio, svolta della Cassazione: non basta la disparità di reddito. E i soldi vanno restituiti

Una recente pronuncia della Corte Suprema impone un cambio di paradigma nei contenziosi tra ex coniugi: il diritto all’assegno non può fondarsi sulla sola differenza economica, ma richiede la prova concreta che lo squilibrio derivi da scelte familiari condivise durante il matrimonio
Assegno di divorzio, svolta della Cassazione: non basta la disparità di reddito. E i soldi vanno restituiti
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Una “sentenza rivoluzionaria” che potrebbe cambiare il paradigma dei contenziosi tra gli ex coniugi. Una recente pronuncia della Corte Suprema, pubblicata nei giorni scorsi, è destinata a incidere in modo significativo sui criteri di riconoscimento dell’assegno divorzile. Secondo i giudici, non è sufficiente la semplice disparità di reddito tra ex coniugi: è invece necessario dimostrare in maniera concreta che lo squilibrio economico sia la conseguenza diretta di scelte familiari condivise durante il matrimonio. Nel caso esaminato, il tribunale di primo grado aveva riconosciuto all’ex moglie un assegno mensile di 500 euro. La Corte d’appello, successivamente, aveva revocato quel diritto, disponendo anche la restituzione delle somme percepite dopo il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio. Decisione che la Cassazione ha integralmente confermato.

Dalla motivazione emerge che il richiedente aveva richiamato una scelta di lavoro part-time compiuta molti anni prima, senza però fornire una documentazione puntuale sulle opportunità professionali sacrificate, sull’impatto economico nel tempo, sul beneficio tratto dall’altro coniuge e, soprattutto, sul nesso causale tra quelle decisioni e la situazione patrimoniale attuale. Al contrario, risultavano autonomia reddituale, disponibilità di un’abitazione di proprietà e persino un recente incremento delle entrate. Per la Corte, mancava quindi l’elemento essenziale della prova dello svantaggio ingiusto. L’ordinanza ribadisce inoltre la netta distinzione tra assegno di mantenimento in sede di separazione e assegno divorzile. Nel primo caso permane l’obbligo di assistenza tra coniugi e resta centrale il criterio del tenore di vita matrimoniale. Nel secondo, con lo scioglimento definitivo del vincolo, tale parametro perde rilevanza. L’assegno post-coniugale può assolvere a una funzione assistenziale, compensativa o perequativa solo se viene dimostrato che la disparità economica è il risultato di sacrifici condivisi e non giustificati.

Di particolare rilievo è il passaggio relativo alla restituzione delle somme già versate. La Cassazione ha chiarito che, qualora l’assegno sia stato riconosciuto fin dall’origine in assenza dei presupposti richiesti, le somme non sono intangibili. In applicazione del principio dell’indebito oggettivo, il denaro percepito senza titolo può essere restituito, ma esclusivamente a partire dal momento in cui il divorzio è divenuto definitivo e a seguito di una successiva decisione che accerti la mancanza del diritto. Restano invece escluse dalla restituzione le somme corrisposte a titolo di mantenimento nella fase di separazione. La pronuncia segna dunque un punto di svolta, introducendo un’applicazione particolarmente rigorosa dei criteri probatori. Chi richiede l’assegno divorzile dovrà dimostrare, con dati e documenti, che il proprio svantaggio economico deriva direttamente da scelte compiute nell’interesse della famiglia e condivise con l’altro coniuge.

“È una sentenza rivoluzionaria che definisce una volta per tutte i contorni del riconoscimento dell’assegno di divorzio” commenta con Adnkronos/Labitalia Gian Ettore Gassani, tra i più autorevoli avvocati esperti in diritto di famiglia a livello nazionale e internazionale. “Negli ultimi anni – spiega – la Cassazione ha impresso un deciso giro di vite per evitare un riconoscimento automatico dell’assegno divorzile, a prescindere dal genere del coniuge, per il solo fatto di essere ex coniuge. Con questa sentenza si afferma che, se non si dimostra il sacrificio compiuto per la crescita umana, personale, professionale, economica e sociale dell’altro, e quindi un contributo concreto alla vita matrimoniale, il diritto all’assegno viene meno. Un po’ come avviene in molti Paesi europei, dove in assenza di accordi prematrimoniali l’assegno è raramente riconosciuto, salvo casi di inabilità al lavoro o condizioni di grave difficoltà. È – conclude Gassani – una sentenza moralizzatrice che lancia un messaggio chiaro: se non si è dato alcun contributo alla crescita economico-sociale del coniuge, non si può pretendere un assegno. L’assegno divorzile ha spesso una funzione risarcitoria, oltre che compensativa e perequativa. Nei matrimoni di breve durata o privi di reali sacrifici, la Cassazione ha finalmente chiarito che il diritto non può essere automatico”.

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