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Decreto Pnrr, arrivano la tessera elettorale digitale e la carta di identità valida a vita per gli over 70

Le bozze del decreto prevedono anche altre semplificazioni burocratiche. Sarà direttamente l'Inps a fornire a scuole, università, comuni e altre amministrazioni pubbliche i dati Isee per prestazioni agevolate e non sarà più obbligatorio conservare le ricevute cartacee del Pos
Decreto Pnrr, arrivano la tessera elettorale digitale e la carta di identità valida a vita per gli over 70
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Le nuove carte di identità elettroniche rilasciate agli ultrasettantenni saranno valide per 50 anni – quindi a vita – e saranno utilizzabili anche ai fini dell’espatrio. E’ una delle norme, già annunciata dal ministro della P.a Paolo Zangrillo, inserite nella bozza del decreto Pnrr. Le carte di identità elettroniche rilasciate prima dell’entrata in vigore del provvedimento saranno comunque utilizzabili oltre il termine di dieci anni, ma solo sul territorio nazionale o nei rapporti con le amministrazioni pubbliche nazionali come documenti di riconoscimento.

Lo stesso provvedimento prevede inoltre il rilascio della tessera elettorale in formato digitale “sulla base dei dati integrati nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente“. Con uno o più decreti del ministro dell’Interno, di concerto con il Dipartimento della trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, saranno poi definite le caratteristiche tecniche e le modalità di utilizzo della tessera digitale, nonché la sua eventuale confluenza nell’IT-Wallet.

Le bozze del decreto prevedono anche altre semplificazioni burocratiche. Sarà direttamente l’Inps a fornire a scuole, università, comuni e altre amministrazioni pubbliche i dati ISEE necessari alla concessione della prestazione sociale agevolata. E viene meno l’obbligo, per cittadini e imprese, di conservare le ricevute cartacee del Pos diverse dalle fatture, scontrini o ricevute fiscali. La relazione illustrativa spiega che “l’obbligo di conservazione per dieci anni delle ricevute cartacee, emesse dai terminali Pos, al momento del pagamento con moneta elettronica è un onere non sempre di agevole assolvimento per le imprese e per i cittadini a cui potrebbe essere richiesta, in tal modo, la prova di pagamenti. Le ricevute emesse dai Pos, infatti, rappresentano una mera prova di avvenuto pagamento e non costituiscono un documento contabile, necessario alla redazione del bilancio o alla dichiarazione fiscale, per cui il loro obbligo di conservazione per il periodo stabilito dall’art. 2220 del codice civile, risulta oneroso e non strettamente necessario in relazione agli scopi per cui sono emesse”.

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