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Urbanistica Milano, il Consiglio di Stato dà torto a Comune e costruttori: “La palazzina nel cortile è illegittima”

Respinto il ricorso di Palazzo Marino contro la sentenza del Tar che già aveva accolto le ragioni dei pm a proposito del cantiere di via Fauché
Urbanistica Milano, il Consiglio di Stato dà torto a Comune e costruttori: “La palazzina nel cortile è illegittima”
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Per la prima volta, anche il Consiglio di Stato si pronuncia sulleindagini urbanistiche a Milano: dando ragione alla Procura e torto a Comune e costruttore. Respinge il ricorso di Palazzo Marino contro la sentenza del Tar che già aveva accolto le ragioni dei pm a proposito del cantiere di via Fauché, dove i cittadini avevano denunciato la costruzione di un edificio di tre piani dentro il cortile, al posto di un laboratorio completamente abbattuto. È rigenerazione urbana, secondo il Comune e i costruttori. No, rispondono i giudici amministrativi: la palazzina nel cortile è illegittima. “Le caratteristiche dell’intervento posto in essere dalla società proprietaria del bene”, scrivono i giudici, “esorbitano dai confini della nozione di ‘ristrutturazione ricostruttiva’ e inducono a qualificarlo come ‘nuova edificazione’, con ciò che ne consegue in termini di titolo abilitativo necessario (il permesso di costruire, non sostituibile dalla Super-Scia)”.

Il Consiglio di Stato, spiega l’avvocato Wanda Mastrojanni che assiste gli abitanti del condominio di via Fauchè-via Castelvetro, “stabilisce per la prima volta il principio di neutralità urbanistica: il nuovo edificio costruito dopo una demolizione deve essere ‘neutro’, non consumare suolo e non aumentare le volumetrie”. I giudici precisano anche il concetto di “rigenerazione urbana”: “Si può parlare di rigenerazione urbana e di risparmio di nuovo suolo”, continua Mastrojanni, “solo in presenza di ristrutturazione edilizia, mentre la nuova costruzione consuma sempre suolo”.

I giudici elencano le tre caratteristiche che distinguono la ristrutturazione dalla nuova edificazione: la neutralità urbanistica, la contestualità temporale fra demolizione ricostruzione e l’unicità dell’immobile interessato dall’intervento. “Neutralità” significa che il nuovo edificio deve avere la stessa volumetria di quello abbattuto, “senza ulteriori trasformazioni della morfologia del territorio”. Demolizione e ricostruzione devono avvenire nello stesso arco temporale: se costruita anni dopo, una palazzina deve essere considerata “nuova costruzione”. L’unicità dell’immobile impone che non possa essere considerato ristrutturazione edilizia l’accorpamento di volumi che erano prima suddivisi in più edifici, né il frazionamento in più edifici nuovi di un unico edificio preesistente. Questo è ciò che stabiliscono i giudici amministrativi. Intanto prosegue, in sede penale, il dibattimento sui reati contestati a costruttori, progettisti e dirigenti comunali: lottizzazione abusiva, abuso edilizio e falso.

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