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Un miliardo di multa per le principali compagnie petrolifere in Italia. L’Antitrust: “Hanno fatto cartello”

L'autorità ha deciso di sanzionare per oltre 936 milioni complessivi Eni, Esso, Ip, Q8, Saras e Tamoil per un'intesa che limita la concorrenza nel mercato
Un miliardo di multa per le principali compagnie petrolifere in Italia. L’Antitrust: “Hanno fatto cartello”
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Multa da quasi un miliardo di euro alle principali compagnie petrolifere che operano in Italia. L’Antitrust ha deciso di sanzionare per oltre 936 milioni complessivi Eni, Esso, Ip, Q8, Saras e Tamoil per un’intesa che limita la concorrenza nel mercato.

Dall’istruttoria dell’Autorità garante della Concorrenza, avviata grazie a un whistleblower, è emerso che i principali operatori petroliferi “si sono coordinati per determinare il valore della componente bio inserita nel prezzo del carburante (componente introdotta dalle compagnie per ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa in vigore)”, come si legge in una nota dell’Autorità.

L’Antitrust ha chiuso l’istruttoria nei confronti di Eni, Esso, Ip, Iplom, Q8, Saras e Tamoil (per quest’ultima anche con riferimento alle condotte di Repsol, ora da essa acquisita), accertando “l’intesa restrittiva della concorrenza nella vendita del carburante per autotrazione per tutte le parti, fatta eccezione per Iplom e Repsol”. Il cartello – prosegue il comunicato dell’Antitrust – “ha avuto inizio il 1° gennaio 2020 e si è protratto fino al 30 giugno 2023”.

Il valore di “questa importante componente del prezzo è passato da circa 20 euro al mc del 2019 a circa 60 euro al mc del 2023”. Per questo motivo ha sanzionato le società per un totale complessivo di 936 milioni e 659 mila euro. Nel dettaglio, Eni dovrà pagare una multa di 336 milioni, Esso poco più di 129 milioni, Ip 163,6 milioni. Sanzioni da 172,5 milioni per Q8, 43,7 euro per Saras e 91 milioni per Tamoil.

In una nota, Saras afferma di “non condividerne i contenuti” della decisione: la compagnia, si legge, “ha prestato piena collaborazione con
l’Agcm nel corso del procedimento, illustrando in tale sede le ragioni per cui la tesi accusatoria dell’Autorità è infondata e l’assoluta estraneità di Saras rispetto alla condotta contestata. La Società ribadisce di aver sempre agito nel pieno rispetto della normativa antitrust e si riserva di impugnare il provvedimento nelle competenti sedi”.

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