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“Condotta antisindacale”: seconda condanna in 3 mesi per l’azienda di famiglia del sindaco di Ortona (FdI)

L'impresa di vigilanza Aquila Spa, di proprietà della famiglia Di Nardo, punita dal Tribunale per aver limitato il diritto di sciopero. Dovrà anche risarcire le spese legali alla Filcams Cgil
“Condotta antisindacale”: seconda condanna in 3 mesi per l’azienda di famiglia del sindaco di Ortona (FdI)
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È arrivata la seconda condanna per comportamento antisindacale, nel giro di soli tre mesi, ai danni dell’azienda di famiglia di Angelo Di Nardo, sindaco di Ortona (Chieti) ed esponente di Fratelli d’Italia. A giugno, l’impresa di vigilanza Aquila Spa aveva infatti perso la causa avviata dalla Filcams Cgil poiché, durante una riunione, un dirigente aziendale (nonché padre del sindaco) aveva scagliato calci negli stinchi ai danni di un sindacalista, e pronunciato frasi allusive e sessiste contro una sindacalista. Con la decisione pubblicata oggi, invece, il Tribunale di Chieti ha certificato che l’azienda ha indirettamente intimidito i lavoratori che erano in procinto di scioperare, attraverso una serie di azioni: tra queste, l’aver chiesto preventivamente i nomi dei dipendenti che avrebbero aderito.

Stesso risultato: “Il giudice del lavoro – si legge nel dispositivo – dichiara il carattere antisindacale delle condotte poste in essere dalla società Aquila s.p.a. in occasione della indizione dello sciopero del 25 luglio 2025” e ha ordinato “di non ripeterle in futuro”, oltre a pagare le spese legali. Come emerso già dalla precedente causa, il clima tra l’azienda e la Filcams Cgil è da tempo molto teso. Il sindacato è impegnato in una serie di rivendicazioni sui turni e i piani ferie. Lo scorso aprile, durante una riunione, il responsabile delle relazioni sindacali Tommaso Di Nardo aveva – secondo la ricostruzione accettata dal Tribunale – prima aggredito con calci il segretario della Filcams dell’Aquila Andrea Frasca, e poi rivolto frasi con evidenti riferimenti sessuali alla segretaria di Chieti Elena Zanola. A quest’ultima, infatti, era stato promesso un “pesce”, ma non intendeva il prodotto ittico. Poco prima, altre allusioni erano arrivate con tanto di gesto fallico con il braccio. Questo episodio, a cui il sindaco di Ortona – sempre secondo le testimonianze – aveva preso parte solo per fermare suo padre, è costato all’azienda l’obbligo di risarcire la Filcams con 10mila euro.

Tornando alla nuova condanna, i fatti riguardano lo sciopero proclamato dalla Filcams Cgil per il 25 luglio. Bisogna ricordare che le imprese di vigilanza svolgono in parte servizi essenziali, quindi in alcuni casi il diritto di sciopero è limitato dal dovere di garantire prestazioni minime. Infatti, la Filcams Cgil ha comunicato la mobilitazione il 15 luglio e ha chiesto all’azienda i nominativi dei lavoratori impegnati nelle attività imprescindibili al fine di esonerarli subito dallo sciopero. L’azienda non ha dato riscontro, come si legge nella pronuncia del Tribunale, e questo atteggiamento dilatorio ha generato una certa preoccupazione in tutti i lavoratori. Non avendo ricevuto ordini precisi, infatti, temevano di subire sanzioni. Inoltre, il 21 luglio l’azienda ha fatto sapere i contingenti necessari, richiedendo percentuali tra l’80% e il 90% delle guardie giurate impiegate in una normale giornata. Insomma, quote che sono sembrate sproporzionate.

Quindi, oltre a non fornire i nomi e richiedere numeri molto alti di presenze da garantire, la Aquila Spa ha pure preteso di conoscere in anticipo i nomi degli aderenti allo sciopero. “Tali condotte – scrive la giudice Laura Ciarcia – imponendo un’attività ingiustificatamente limitante il diritto di sciopero, vanno considerate antisindacali”. Nell’accogliere il ricorso degli avvocati Carlo de Marchis e Silvia Conti, il magistrato ha aggiunto che “risultando l’adesione di un unico lavoratore allo sciopero in questione, soprattutto a fronte del ben maggior numero di lavoratori che avevano dichiarato di considerarne l’adesione”, esiste “un chiaro sintomo della valenza intimidatoria di fatto prodottasi nei confronti dei membri dell’organizzazione sindacale”. Questa “valenza intimidatoria” è “tale da protrarsi rispetto all’esercizio, anche in futuro, del diritto di sciopero e, pertanto, idonea e a limitare l’esercizio della libertà sindacale”.

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