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Vendevano gelati alla base Usa senza applicare l’Iva. Cassazione: “Non sono spese per la difesa, l’imposta va pagata”

A due soci della società fornitrice venne contestata "l'indebita applicazione del regime di non imponibilità Iva": per loro i gelati "rientravano tra le spese di difesa"
Vendevano gelati alla base Usa senza applicare l’Iva. Cassazione: “Non sono spese per la difesa, l’imposta va pagata”
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I gelati non sono un bene essenziale per la difesa e per questo l’Iva va applicata. Lo ha stabilito la Cassazione chiamata a decidere sul caso della società “Gnam Gnam” che fornisce dolci alla Caserma Ederle (Vicenza), sede dello United States Army Africa.

È il 2013 quando la Guardia di Finanza contesta alla società il mancato pagamento dell’Iva. All’epoca dei fatti, furono emessi, da parte dell’Agenzia delle Entrate, ben quattro avvisi di accertamento nei confronti della società, e a due soci venne contestata “l’indebita applicazione del regime di non imponibilità dell’Iva” per la vendita dei dolciumi dal 2008 al 2011. Secondo la società infatti, i gelati potevano essere esentati dal pagamento dell’imposta perché rientravano tra le spese di difesa, garantendo “il benessere psico fisico della truppa nell’ambito del proprio ruolo istituzionale“. I soci si opposero, presentando tra il 2015 e il 2016 due ricorsi in seguito accolti dalla Commissione tributaria di Vicenza. A quel punto l’Agenzia delle Entrate presentò un nuovo appello ma perse anche in secondo grado.

Ora la “svolta”, a più di sette anni di distanza dal fatto: la Cassazione ha sostenuto la posizione dell’Agenzia delle Entrate di Vicenza, condannando i due soci. Per i giudici della Corte Suprema infatti, l’Iva sui gelati venduti alla base militare Usa di Vicenza deve essere pagata non essendo i gelati beni essenziali per le funzioni di difesa. L’esenzione infatti è applicabile solo ad “attività funzionali allo sforzo comune di difesa”, qualora cioè si riconosca un principio di indispensabilità. E i gelati non risultano connessi “all’espletamento delle funzioni istituzionali di difesa comune”.

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