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La fidanzata è in causa con l’ex marito, un giornalista finisce “spiato” a sua insaputa: l’effetto-Cartabia sui processi per divorzio

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I dati patrimoniali (dichiarazioni dei redditi ed estratti conto bancari) di un terzo, estraneo al rapporto tra ex coniugi, che finiscono acquisiti agli atti di un procedimento di divorzio all’insaputa totale dell’interessato. È quanto è successo a Enrico Fedocci, giornalista televisivo Mediaset, che ha scoperto di essere stato sottoposto a un’approfondita indagine patrimoniale su ordine del Tribunale di Como, in quanto fidanzato di una donna in lite con l’ex marito per il mantenimento dei figli. Il giudice ha potuto disporre gli accertamenti sulla base di una norma introdotta nel 2022 dalla riforma Cartabia del processo civile, in base alla quale, “con riferimento alle domande di contributo economico, il giudice può d’ufficio ordinare l’integrazione della documentazione depositata dalle parti e disporre ordini di esibizione e indagini sui redditi, sui patrimoni e sull’effettivo tenore di vita, anche nei confronti di terzi, valendosi se del caso della polizia tributaria”.

Non essendo parte del procedimento, però, Fedocci non ha potuto fare nulla per opporsi all’acquisizione dei suoi dati, e per questo ha presentato un reclamo al Garante della privacy. Sulla vicenda ha presentato un’interrogaizone parlamentare il deputato di Forza Italia Enrico Costa: “In ragione del legame sentimentale con una persona interessata da una causa di divorzio”, scrive, il giornalista “è stato destinatario di una analisi molto penetrante dei suoi rapporti patrimoniali e finanziari. Tutta la documentazione si trova agli atti del giudizio nella disponibilità di una pluralità di soggetti, senza che l’interessato sia mai stato messo a conoscenza degli accertamenti sul suo conto”, aggiunge Costa, chiedendo al ministro della Giustizia Carlo Nordio se “non ritenga che accertamenti particolarmente pervasivi dei diritti di terzi (…) riguardanti dati sensibili di soggetti estranei al procedimento, debbano essere preceduti da una forma di comunicazione o notificazione che consenta la conoscenza dell’atto istruttorio, e se non ritenga, ove ravvisi una lacuna nella disciplina, di intervenire con iniziativa normativa”.

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