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“Chi fa allusioni a sfondo sessuale nei confronti di una collega può essere licenziato”: la sentenza della Cassazione

“Chi fa allusioni a sfondo sessuale nei confronti di una collega può essere licenziato”: la sentenza della Cassazione
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Fare allusioni a sfondo sessuale nei confronti di una collega, anche se manca la volontà offensiva e anche se il clima nell’ambiente lavorativo è scherzoso e goliardico, giustifica il licenziamento del lavoratore. Lo ha stabilito una sentenza della Cassazione, diffusa negli scorsi giorni dallo Studio Cataldi e riportata anche da Agi.

La Cassazione ha confermato quanto già stabilito dal tribunale di Arezzo e dalla Corte di Appello che hanno dichiarato legittimo il licenziamento di un uomo, addetto al banco di un bar, che ha tenuto “comportamenti consistenti in molestie sessuali” ai danni di una giovane collega neoassunta con un contratto a termine e assegnata, anche lei, a mansioni di addetta al banco del bar.

Secondo i giudici territoriali le allusioni verbali e fisiche a sfondo sessuale, denunciate in due diversi occasioni dalla donna alla direzione aziendale, “comunque indesiderate e oggettivamente idonee a ledere e violare la dignità della collega di lavoro”, erano una giusta causa di licenziamento. E l’assenza di “volontà offensiva” e il clima tra colleghi “spesso scherzoso e goliardico”, erano da ritenersi irrilevanti.

Il lavoratore ha fatto ricorso sostenendo “l’inattendibilità della lavoratrice” perché il Gip aveva già archiviato una sua precedente denuncia per violenze sessuali e stalking e, come riporta l’Agi, e invocando “l’inidoneità” delle allusioni a ledere la dignità. Per gli Ermellini, però, la Corte d’Appello e prima ancora il tribunale di Arezzo, si sono mossi bene perché “il reato di stalking era estraneo ai fatti di causa e alle ragioni del licenziamento” e l’archiviazione della violenza era dovuta alla querela tardiva e non a ragionamenti del merito. Anche per quanto riguarda il ricorso sull'”inidoneità” delle allusioni, per la Cassazione la Corte d’Appello ha agito bene e “si è mossa nella cornice di definizione di molestie”, considerandole come “quei comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo”, anche senza una violenza fisica a contenuto sessuale.

Il giudizio così espresso, “basato sulla corretta sussunzione dei fatti accertati attraverso le prove acquisite nella nozione legale di molestie sopra indicata, costituisce la regolare attività valutativa del giudice di merito”, concludono i giudici dichiarando quindi il ricorso inammissibile.

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