L’Alto commissariato Onu per i Diritti umani ha inviato all’Italia una richiesta di applicazione di misure temporanee cautelative relative alla detenzione al 41-bis di Alfredo Cospito. Il documento è stato notificato alla rappresentanza del governo italiano a Ginevra e all’avvocato dell’anarchico, Flavio Rossi Albertini, che subito dopo il rigetto del ricorso in Cassazione contro il carcere duro si era rivolto alla Commissione Diritti umani nelle Nazioni unite denunciando le condizioni di detenzione del proprio assistito, in sciopero della fame dal 20 ottobre scorso. Lo scrivono in un comunicato l’avvocato Albertini e il professor Luigi Manconi, presidente di “A buon diritto onlus”. “In attesa della decisione sul merito della petizione individuale”, spiegano, “il Comitato per i Diritti umani delle Nazioni unite ha deciso di applicare una misura provvisoria che consiste nel richiedere all’Italia di assicurare il rispetto degli standard internazionali e degli articoli 7 (divieto di tortura e trattamenti o punizioni disumane o degradanti e divieto di sottoposizione, senza libero consenso, a sperimentazioni mediche o scientifiche) e 10 (umanità di trattamento e rispetto della dignità umana di ogni persona privata della libertà personale) del Patto internazionale sui diritti civili e politici in relazione alle condizioni detentive di Alfredo Cospito”.

“Nonostante la richiesta dell’Onu di adottare misure urgenti a protezione del detenuto, trascorsi quasi due giorni dalla notifica del provvedimento, nessuna iniziativa è stata assunta dal ministro della Giustizia per revocare o quantomeno migliorare la condizione detentiva di Cospito”, denunciano Rossi Albertini e Manconi. “Lo Stato italiano deve, nel rispetto dei propri obblighi internazionali, dare esecuzione a tale misura provvisoria. Rappresenterebbe un grave precedente se la decisione adottata dal Comitato rimanesse lettera morta, se l’Italia emulasse l’indifferenza dimostrata per l’Onu dai regimi autocratici”, scrivono ancora. E ricordano: “Le misure urgenti vengono adottate dal Comitato quando sussiste il rischio imminente per la tutela dei diritti essenziali della persona e al fine di evitare danni irreparabili al ricorrente nelle more della decisione finale del Comitato. Il danno irreparabile sarebbe ad esempio la morte di Alfredo Cospito durante la detenzione. È chiaro che con questa azione la Commissione sta per la prima volta mettendo in dubbio la legittimità del regime 41-bis rispetto alle convenzioni internazionali”, sostengono.

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