Scende finalmente in campo il governo per cercare di mettere ordine al caos sulle variazioni unilaterali delle tariffe di luce e gas proposte dalle società ai propri utenti nonostante il divieto previsto dal decreto Aiuti bis. L’orientamento tuttavia non è affatto a favore dei consumatori, alcuni dei quali anzi potrebbero essere particolarmente danneggiati con bollette ancora più salate per far recuperare il perso alle società. Con un passaggio nel decreto Milleproroghe, approvato lo scorso 21 dicembre, l’esecutivo proroga il divieto di modifiche dal 30 aprile al 30 giugno 2023 ma chiarisce anche il punto più contestato dalle società. Stabilendo che il blocco non si applica ai contratti in scadenza. Agli utenti che fanno parte di quella platea conviene dunque cercare un’offerta migliore utilizzando il Portale offerte dell’Autorità per l’Energia.

Cosa dice il Milleproroghe – “Il primo periodo non si applica alle clausole contrattuali che consentono all’impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di aggiornare le condizioni economiche contrattuali alla scadenza delle stesse, nel rispetto dei termini di preavviso contrattualmente previsti e fermo restando il diritto di recesso della controparte”, si legge nell’ultima bozza del decreto non ancora approdato in Gazzetta Ufficiale. La legittimità o meno del divieto di cambio tariffa anche per i contratti giunti a scadenza era questione controversa, su cui le società hanno annunciano una dura battaglia legale. L’Antitrust, nei suoi ultimi provvedimenti, ha esteso il blocco anche ai contratti in scadenza, interpretazione contestata ovviamente dai fornitori. Che, a partire da Iren, Dolomiti ed Enel, sono ricorsi al Tar e al Consiglio di Stato per far valere la loro posizione.

Il pronunciamento del Consiglio di Stato – Per metà febbraio è attesa la sentenza di merito del Tar del Lazio e nei giorni scorsi il Consiglio di Stato ha accolto la richiesta di Iren di sospendere il provvedimento cautelare proprio nella parte dei contratti scaduti imposto dall’Antitrust, dando ragione all’interpretazione delle società. Secondo il CdS, l’authority garante della concorrenza avrebbe dato un’“interpretazione estensiva della norma di legge limitativa che può condurre a pregiudizi incidenti su singole imprese o prospetticamente sistemici che non appaiono adeguatamente valutati”, si legge nell’ordinanza.

In realtà, i benefici della norma così come nata nel dl Aiuti bis sono in dubbio da tutti i punti di vista. Alcune società, soprattutto i meri venditori anch’essi in grande difficoltà per l’aumento dei prezzi, potrebbero non rinnovare i contratti arrivati a scadenza se non fallire direttamente. Tant’è che in questi mesi molti fornitori hanno inviato lettere ai clienti per disdire tout court il contratto in essere sostenendo di non poter più garantire le stesse condizioni.

I rischi per i consumatori – Inoltre, sussiste il rischio che a fronte di un prezzo bloccato fino a giugno dei contratti più “fortunati” (ossia quelli che rientrano nella norma), ora le società cerchino di recuperare quanto perso con il rinnovo dei contratti in scadenza e in generale su tutti i contratti che non rientrano nella norma. Il tutto senza alcuna considerazione dei redditi e delle varie situazioni economiche, ma in base a un principio del tutto casuale: se il contratto scade prima del 30 giugno arriva la stangata, se scade dopo sei tutelato. In ogni caso, quando il blocco scadrà le società comunque cercheranno di rifarsi. Già questa estate, la stessa Iren in una comunicazione ai clienti ammetteva che “la conseguenza non prevista dalle norme” (dl Aiuto bis, ndr) sarà che “alla scadenza dei contratti (in gran parte dal 1° dicembre 2022) tali prezzi risentiranno di molto, e in un unico stacco di fatto nel pieno periodo invernale, dell’incremento dei costi delle materie prime di queste ultime settimane”.

Insomma, si preannuncia un quadro a tinte fosche. Proprio mentre per gli utenti che non sono passati al mercato libero ma hanno ancora contratti di maggior tutela il costo del gas – secondo le stime di Nomisma Energia – a dicembre salirà del 20% (al contrario di quello per la luce, per cui è attesa nel primo trimestre 2023 una riduzione del 25%).

Come e quando scegliere un nuovo fornitore – Cosa possono fare quindi i consumatori per difendersi? Innanzitutto bisogna essere sicuri che il nostro contratto rientre nel blocco delle modifiche unilaterali. La norma si applica infatti solo a coloro che hanno stipulato un contratto nel “mercato libero” a prezzo bloccato oppure per la quota fissa dei contratti sempre nel “mercato libero” con prezzo variabile, mentre la restante quota continua a cambiare secondo l’andamento del Pun per la luce e del Psv per il gas.

Se rientriamo nel blocco ma il fornitore ci sta imponendo una variazione troppo onerosa, si può sempre cambiare. Ci sono vari portali che comparano le diverse offerte, tra cui quelli delle associazioni dei consumatori e il Portale offerte dell’Autorità per l’Energia, la quale tra l’altro ha stabilito che da gennaio 2023 i venditori dovranno obbligatoriamente inserire nella bolletta il link – separato e con la dovuta evidenza – alla pagina web di Arera per il consumatore, con le informazioni su ‘Portale Offerte luce e gas’ (per informare sul passaggio ad altro fornitore e per conoscere strumenti di confronto dei prezzi), “Sportello per il consumatore Energia e Ambiente” (per ottenere informazioni sulla risoluzione delle controversie e sulla pubblicazione delle offerte vigenti) e “Portale Consumi” (per confrontare il consumo attuale di energia elettrica del cliente con quello dello stesso periodo dell’anno precedente, nonché per accedere alle informazioni complementari sui consumi storici e l’utenza).

Dal canto loro, SOStariffe.it e Segugio.it avvertono come “luce e gas siano rimasti gli unici mercati dove – se non siamo addetti ai lavori – facciamo molta fatica (e forse oggi non riusciamo affatto) a capire quanto stiamo pagando e quali siano le reali condizioni commerciali che il nostro fornitore ci sta riservando”. I due comparatori hanno tentato di fare chiarezza: i parametri su cui i consumatori possono intervenire per ridurre la spesa sono solo due. Per valutare la convenienza di un’offerta è necessario conoscere il costo fisso della fornitura, indipendente dal consumo ed espresso su base mensile o annuale, e il costo unitario dell’energia, espresso in €/kWh per l’energia elettrica e €/Smc per il gas. E conoscere il modo in cui variano questi due fattori nel tempo. Per le tariffe indicizzate, l’aggiornamento del costo dell’energia è mensile. Per le tariffe a prezzo bloccato dipende, invece, dalla durata del periodo promozionale.

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