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Lavorare con il caldo, Inps e Inail: “Con temperature percepite superiori a 35 gradi le aziende possono chiedere cassa integrazione”

Le istruzioni arrivano dopo i recenti casi di malori e gravi incidenti sul lavoro causati dal caldo. Non serve produrre dichiarazioni che attestino il livello della temperatura, né produrre i bollettini meteo
Lavorare con il caldo, Inps e Inail: “Con temperature percepite superiori a 35 gradi le aziende possono chiedere cassa integrazione”
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Dopo i recenti casi di malori e gravi incidenti sul lavoro causati dal caldo, Inps e Inail ricordano che in caso di temperature molto elevate le aziende possono invocare la “causale meteo” per chiedere la cassa integrazione. Una nota dei sue istituti ricorda che “le istruzioni fornite nella circolare Inps n. 139/2016 e nel messaggio Hermes Inps n. 1856/2017 precisano che sono considerate ‘elevate’ le temperature superiori ai 35° centigradi. Tuttavia, anche temperature inferiori al predetto valore possono essere considerate idonee ai fini del riconoscimento dell’integrazione salariale” se quelle percepite sono sopra quella soglia, anche tenuto conto della “particolare tipologia di lavorazione in atto”. Vedi i lavori di stesura del manto stradale, di rifacimento di facciate e tetti, le lavorazioni all’aperto che richiedono indumenti di protezione, ma anche tutte le fasi lavorative che avvengono in luoghi non proteggibili dal sole o che comportino l’utilizzo di materiali o lo svolgimento di lavorazioni che non sopportano il forte calore.

L’azienda, nella domanda di cigo e nella relazione tecnica che deve essere allegata alla domanda, deve solo indicare le giornate di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e non è tenuta a produrre dichiarazioni che attestino l’entità della temperatura, né a produrre i bollettini meteo. L’Inps, nel rispetto dell’art. 15, comma 1, della legge n. 183/2011 che vieta alle amministrazioni di chiedere al cittadino dati ed elementi già in possesso di organismi pubblici, “provvede infatti autonomamente ad acquisire d’ufficio i bollettini meteo e a valutarne le risultanze anche in relazione alla tipologia di attività lavorativa in atto”.

Indipendentemente dalle temperature rilevate nei bollettini, l’Inps riconosce la cassa integrazione ordinaria in tutti i casi in cui il responsabile della sicurezza dell’azienda dispone la sospensione delle lavorazioni in quanto ritiene sussistano rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i casi in cui le sospensioni siano dovute a temperature eccessive.

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