Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il 17 febbraio 2022 è entrato in vigore il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze che istituisce il registro degli operatori in valute virtuali presso l’OAM, Organismo degli Agenti e dei Mediatori creditizi.

Alla luce delle legittime preoccupazioni circa il rapporto tra criptovalute e i fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo (tematica tornata alla ribalta in questi giorni con riferimento alla guerra in Ucraina), si impone una riflessione circa gli effetti e la concreta portata di tale intervento normativo, attuativo di un precedente obbligo del 2017. Cinque anni dopo, il MEF interviene istituendo una sezione speciale del registro dei cambiavalute, dedicata in buona sostanza agli operatori in “valuta virtuale” (cioè “la rappresentazione digitale di valore […] utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi o per finalità di investimento […]”), la cui definizione secondo alcuni autori non è limitata alle sole criptovalute (o, per i più esperti, ai token di classe 1), ma anche ad altri tipi di cryptoasset.

Tralasciando il dibattito sulla definizione di valuta virtuale e venendo al decreto MEF, analizziamone innanzitutto i punti chiave:

1) Il decreto si rivolge a tutti gli “exchanger” o prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e a tutti i “wallet provider” o prestatori di servizi di portafoglio digitale che svolgono la propria attività sul territorio italiano, da intendersi anche come attività svolta online a favore di soggetti localizzati in Italia.

2) Il decreto istituisce una sezione speciale del registro dei cambiavalute, ma tale sezione dovrà essere resa operativa entro il 18 maggio 2022 (termine non perentorio e quindi non vincolante).

3) Dal momento in cui tale sezione sarà operativa, chiunque (italiano o straniero) voglia esercitare (o già eserciti) l’attività di exchanger o wallet provider in Italia dovrà iscriversi al suddetto registro e avere quantomeno il domicilio o una stabile organizzazione in Italia. In difetto, l’attività di exchanger o wallet provider sarà vietata e si incorrerà in sanzioni, come l’oscuramento del sito internet.

4) Ogni tre mesi, gli exchanger e i wallet provider dovranno comunicare all’OAM (che collabora con la Guardia di Finanza e altri enti pubblici) i dati identificativi dei propri utenti e una serie di dati aggregati delle operazioni effettuate da ciascun utente (trade, withdrawal, deposit, con relativi saldi alla fine del trimestre di riferimento e controvalore in euro con tasso di cambio della chiusura di giornata).

Il decreto segna un importante passo verso la regolamentazione del fenomeno crypto e verso il contrasto dei fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, sebbene tale obiettivo non appaia pienamente centrato. Il decreto non è infatti idoneo a regolamentare tutti gli attuali modelli di business, ma il costante ritardo del legislatore è comune a tutti i settori economici in Italia. Il punto dolente è che l’economia digitale e il progresso economico viaggiano a velocità tripla rispetto a quella della macchina legislativa pubblica, che si trova suo malgrado in ritardo nella regolamentazione dei nuovi fenomeni economici.

Secondo alcuni commentatori, gli obblighi imposti agli exchanger e wallet provider possono apparire eccessivi, soprattutto con riferimento alle comunicazioni dei dati dei propri utenti, che si traducono in importanti costi di impresa per gli operatori del settore (che potrebbero decidere di abbandonare il mercato italiano, sebbene al momento non pare ci sia tale rischio). Allo stesso tempo, non deve stupire la previsione dell’obbligo della comunicazione dei dati degli utenti e delle loro operazioni: tale obbligo sussiste anche per i cambiavalute tradizionali ed è stato peraltro ritenuto legittimo dal Garante Privacy nel 2014.

Permangono, tuttavia, importanti dubbi circa l’applicabilità del decreto ai nuovi dirompenti fenomeni della decentralized economy, primi su tutti la DeFi e i NFT, nati troppo recentemente per permettere al legislatore di adeguarsi. Il decreto non pare infatti applicabile alle attività svolte sui cosiddetti exchange decentralizzati, in cui i servizi di exchanger (in senso lato) sono svolti da un protocollo informatico (smart contract) in assenza di un prestatore di servizi e quindi in assenza di un soggetto che possa essere destinatario degli obblighi del decreto stesso. A meno che non si vogliano considerare exchanger gli utenti che operano su tali piattaforme (al momento eventualità remota), il decreto non avrà alcun effetto sulla DeFi, che secondo le recenti stime vale circa 195 miliardi di dollari.
Più dubbi permangono per i marketplace di NFT. Infatti, se da un lato i NFT non dovrebbero considerarsi valute virtuali (il condizionale è d’obbligo, visto che la definizione di valuta virtuale è ampia e finora non è stata mai chiarita in via ufficiale), è pur vero che gli utenti di tali piattaforme utilizzano criptovalute per acquistare NFT e pertanto si pone un problema di contrasto al riciclaggio nei confronti dei marketplace che offrono il servizio.

Insomma, l’auspicio è che i fenomeni dell’economia crypto vengano regolamentati senza soffocare gli operatori del mercato, assicurando il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Al momento non è possibile valutare le conseguenze che il decreto MEF produrrà sul mercato crypto in Italia, ma di sicuro il controllo del legislatore sugli utenti crypto mira ad essere sempre più penetrante.

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