Cosa sta succedendo e cosa succederà con l’attività di riscossione delle tasse non pagate, con gli atti di accertamento, con le cartelle esattoriali scongelate ma soprattutto con il ripristino delle procedure esecutive (pignoramenti, vendite all’asta degli immobili, eccetera)?

Sono oltre 9 milioni le cartelle congelate dall’8 marzo scorso (fino al 30 ottobre 2020 – fonte Sole24Ore) che sarebbero dovute partire e che vanno ad alimentare un magazzino di residuo ancora da recuperare di circa 130 milioni di cartelle, avvisi di addebito e avvisi di accertamento esecutivo.

I contribuenti con debiti residui da riscuotere sono complessivamente circa 17,9 milioni, di cui 3 milioni sono persone giuridiche (società, fondazioni, enti, associazioni, eccetera) e i restanti 14,9 milioni rappresentati da persone fisiche, di cui quasi 2,5 milioni con una attività economica (artigiani, liberi professionisti eccetera). Per un valore di 987 miliardi di euro! Soldi che gli italiani non hanno e faranno di tutto per non pagare. E la legge, forse, glielo consente.

La legislazione emergenziale, che almeno sulla carta doveva considerarsi “curativa” o “ristorativa” e “di rilancio” per la nostra economia e per le nostre tasche, ha prodotto, infatti, soprattutto per quanto concerne i rapporti giuridici tra Amministrazione finanziaria e contribuente, gravi incertezze interpretative, minando in particolare il principio della “cristallizzazione della pretesa tributaria” e, con esso, la certezza della possibilità di difesa da parte del contribuente.

Non può che prevedersi, quindi, un lungo periodo di alta litigiosità fiscale che potrebbe trovare attenuazione, se non rimedio, in una qualche forma di condono seppur sotto le mitigate sembianze della rottamazione o del saldo e stralcio. Protagonista di tale confusione tra azione del “creditore Amministrazione” e del “debitore contribuente” è l’articolo 157 del decreto legge Rilancio che tenterò di spiegare attraverso un esempio.

Pensiamo a un creditore e a un debitore qualsiasi. Pensiamo a una persona, Tizio, che ritiene di avere un credito nei confronti di un’altra persona, Caio, che considera suo debitore per una data somma di denaro. Ebbene, ammesso e non concesso che il credito esista davvero (che cioè sia “accertato”), e che Caio debba davvero restituire denaro a Tizio, quest’ultimo ha comunque un tempo stabilito dalla legge per poter richiedere indietro i soldi e far valere dunque il proprio diritto a riaverli. Ebbene, se entro questo termine (termine di decadenza), Tizio non dimostra che quel debito esiste davvero e non va da Caio a farglielo sapere, chiedendogli in modo chiaro, magari per iscritto, la somma di denaro accertata, dopo non può farlo più, “decade” cioè dal suo diritto a chiedere i soldi. E anche se avesse ragione, secondo la legge, da quel momento non può più esigere alcunché da Caio. Il credito non dura a vita. Non è possibile che, dopo tanti anni, un bel giorno Tizio si ricordi improvvisamente che ha un credito da parte di Caio e pretenda che questi gli restituisca i soldi. La stessa cosa succede esattamente quando Tizio è “l’Amministrazione finanziaria” e Caio “il contribuente”.

Con i termini di decadenza si vuole tutelare l’esigenza di sicurezza giuridica del contribuente e la sua possibilità di esercitare con certezza il proprio diritto di difesa. È per questo motivo che, nello Statuto del contribuente, la legge che tutela contro gli abusi dell’Amministrazione finanziaria, troviamo il divieto di proroga dei termini per l’Amministrazione finanziaria di procedere ad accertamenti fiscali.

La legislazione emergenziale, con il citato articolo 157 del decreto Rilancio ha duplicato i termini di decadenza, stabilendo un termine per l’emissione degli atti di accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria, il 31 dicembre 2020, e uno per la notifica degli stessi, il 28 febbraio 2022. È come se avesse detto a Tizio che il tempo per poter verificare l’esistenza effettiva del debito di Caio si è allungato di ben due anni oltre i termini normali, lasciando esposto Caio alle pretese di Tizio oltre il tempo dovuto.

Ma, attenzione, oltre al problema della proroga dei termini di decadenza entro i quali l’Amministrazione finanziaria (Tizio) può esercitare la sua attività accertatrice nei confronti del contribuente (Caio) e oltre i quali “decade” da questa possibilità, si aggiunge anche il problema della proroga dei termini per le relative notifiche, cioè del momento in cui Caio viene effettivamente a conoscenza della pretesa tributaria, che è il momento a partire dal quale può agire in propria difesa.

Vuol dire che Tizio può anche usufruire di un tempo ancora più lungo per andare finalmente alla Posta (la Riscossione) a spedire (notificare) effettivamente la lettera a Caio, con cui gli chiede i soldi, facendogli giustamente sapere dell’esistenza di questo presunto debito e dandogli la possibilità effettiva di contestarlo.

Poteva sembrare che tale scelta del legislatore, di prolungare i tempi della notifica, si muovesse in favore del contribuente. Che l’intento fosse quello, già più volte richiamato, di spalmare nel tempo la pressione economica dei versamenti delle somme dovute alla Riscossione. Che lo scopo fosse quello di far fronte alle difficoltà dei contribuenti connesse alla crisi sanitaria, per consentire una “distribuzione della notifica degli atti da parte degli Uffici in un più ampio lasso di tempo rispetto agli ordinari termini di decadenza dell’attività accertatrice”.

Invece non è stato così. Sono due i problemi evidenti per i contribuenti: accertarsi dei termini per avviare le azioni a propria difesa e, non meno importante, accertarsi dell’eventuale violazione dei termini di decadenza e di emissione da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Non solo, anche laddove fosse possibile un’azione di accertamento della violazione dei termini di decadenza da parte di quest’ultima, bisogna sempre vedere se tale azione sia esperibile in tempo utile per fare ricorso. Sempre per chiarire, ritorniamo al nostro esempio e mettiamoci nei panni di Caio, che a un certo punto, dopo un bel po’ di tempo che non ha più notizie di Tizio, si vede recapitare (notificare) all’improvviso una lettera in cui quest’ultimo gli dice che già da un po’ ha verificato (accertato) che deve avere da lui una certa somma di denaro e che, dopo aver fatto passare ancora altro tempo, si è deciso ad andare alla Posta (Riscossione) a spedirgli (notificare) questa lettera, per farglielo sapere. Caio, prima di tutto, deve verificare se, dopo tanto tempo, Tizio possa ancora chiedergli dei soldi o se invece non abbia più questa possibilità, ossia sia andato fuori termine massimo.

Inoltre, solo quando riceve questa lettera, Caio può effettivamente difendersi e contestare la somma di denaro richiesta da Tizio. Anzitutto, si pone dunque il problema di come il contribuente (Caio) possa effettivamente verificare che l’Amministrazione finanziaria (Tizio) abbia rispettato i termini oppure no.

A tal proposito, l’articolo 157 stabilisce che il momento esatto in cui l’Amministrazione finanziaria ha provveduto all’elaborazione e all’emissione degli atti o delle comunicazioni è provato “anche dalla data di elaborazione risultante dai sistemi informativi dell’Agenzia delle entrate, compresi i sistemi di gestione documentale dell’Agenzia medesima”.

Serve a qualcosa? No, anche perché, al successivo comma 6, troviamo scritto che le modalità di applicazione dell’articolo 157 verranno stabilite “con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate”. In altre parole, è lo stesso ente impositore a decidere in merito alla legittimità della propria attività di emissione degli atti.

È come se fosse lo stesso Tizio a stabilire in autonomia se i tempi e i modi per spedire la lettera a Caio siano corretti o meno. Ovviamente dirà che sono corretti. Certo, il contribuente potrebbe richiedere l’accesso agli atti per poter verificare il rispetto dei termini di decadenza da parte dell’Amministrazione. Ma è complicatissimo. Per i tempi, per il tipo di procedura, per i costi, e perché va fatto in fretta per incardinare un eventuale ricorso dinanzi alle Commissioni tributarie, cioè entro al massimo sessanta giorni.

Per non parlare dell’eventuale diniego di accesso agli atti, contro cui l’unica azione sarebbe proporre ricorso alla Giustizia amministrativa. Ancora una volta, complicatissimo. Per i tempi, per i costi e per il conseguente sfasamento temporale tra il giudizio amministrativo e quello tributario.

È come se Caio, per provare a capire se Tizio si sia mosso in tempo o meno e se abbia fatto bene i calcoli, lo chiedesse allo stesso Tizio. E mentre cerca di strappare questa informazione a Tizio, perdendo tempo e denaro, non facesse più in tempo lui, poi, ad andare dal suo commercialista per difendersi e contestare la pretesa di Tizio. Oltre al fatto che potrebbe certamente trovarsi a combattere contro l’ovvio rifiuto da parte di Tizio a fornirgli tutte le prove.

La bulimia legislativa ha pertanto causato una serie di controversie dottrinarie che, lungi dall’essere semplici sofismi nei salotti professionali, impatteranno in modo concreto sulla legittimità degli atti notificati ai contribuenti. A tutto ciò, come anticipato, si può e si dovrà, inevitabilmente, fare opposizione. Salviamoci!

Articolo Precedente

Per la prima volta il condono edilizio non costa nulla e l’abusivo viene anche premiato

next
Articolo Successivo

Mi chiedo cosa giustifichi una spesa pubblica così diversa da regione a regione

next