Acciaierie d’Italia ha impugnato di fronte al Tar del Lazio, ma senza successo, il decreto con cui il ministero della Transizione ecologica aveva per la prima volta negato la richiesta di proroga per la conclusione degli adempimenti per le prescrizioni ambientali relative alla batteria 12 della cokeria dell’ex Ilva. Il tribunale con decreto monocratico ha respinto la sospensione cautelare urgente richiesta dal gruppo preso in affitto da ArcelorMittal, che ora peraltro è nuovamente partecipato dallo Stato. Il presidente della seconda sezione bis ha fissato l’udienza del 20 luglio prossimo per la valutazione collegiale del ricorso in camera di consiglio. E ha ripassato la palla al ministero di Roberto Cingolani che adesso dovrà esprimersi sulla richiesta di riesame del decreto.

Secondo l’azienda il termine per fermare la batteria n.12 (10 giorni da oggi 1 luglio) era “incongruo” rispetto alla tempistica effettivamente necessaria per l’intervento. Il Tar ha ritenuto che “non siano ravvisabili i presupposti per l’accoglimento dell’istanza ai fini della sospensione del termine del 30 giugno 2021”. Per la messa fuori produzione della batteria n. 12 da oggi 1° luglio, da concludersi, secondo il decreto, entro 10 giorni il Tar ritiene “di dover comunque salvaguardare in via prioritaria l’esigenza che dal rispetto dell’indicato termine di 10 giorni non discendano conseguenze negative per l’ambiente e per la corretta gestione ed il buon funzionamento dell’impianto”.

“L’Amministrazione, senza considerare (né chiedere ad Acciaierie d’Italia) quali siano i tempi effettivamente necessari per procedere alla fermata in sicurezza della batteria 12, impone un termine illogico, che non è stato neppure discusso in sede di conferenza di servizi”, sosteneva la società nel ricorso al Tar davanti ai giudici amministrativi, affermando che lo stop in sicurezza della batteria 12 “non potrà avvenire prima di circa 60 giorni“. Questo perché per fermare la batteria n.12 è necessario “progettare, fornire ed installare un nuovo collegamento a cui inviare i vapori alla tubazione gas Coke delle batterie 9-10”, aveva spiegato Acciaierie d’Italia. “Di qui l’illogicità di imporre un termine per la fermata della batteria 12 non effettivamente raggiungibile a livello di intervento pratico e dunque l’illegittimità dei provvedimenti che si fondano su tale imposizione” sosteneva. Ma il Tar ha disposto che non ci sarà nessuna sospensione cautelare urgente delle prescrizioni ambientali, con il ministero che dovrà pronunciarsi nuovamente sulla vicenda.

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