Via libera all’election day del 20 e 21 settembre: in quei giorni si voterà sia per le Regionali che per il referendum sul taglio dei parlamentari. A confermarlo è stata la Corte costituzionale che ha dichiarato inammissibili i 4 conflitti di attribuzione sollevati sull’abbinamento del referendum alla consultazione per il rinnovo di sette Consigli regionali. A proporre i conflitti erano stati il Comitato promotore per il no, la Regione Basilicata, il senatore Gregorio De Falco, ex 5 stelle ora nel Gruppo misto, e +Europa.

Il ricorso proposto dalla Regione Basilicata è stato dichiarato inammissibile dalla Consulta (relatore Giovanni Amoroso) con riferimento sia all’avvenuta approvazione definitiva, l’8 ottobre 2019, del testo di legge costituzionale di modifica degli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione sulla riduzione del numero dei parlamentari, sia al Dpr del 17 luglio 2020 di indizione del referendum popolare confermativo. La Corte, in linea con la propria giurisprudenza, ha infatti escluso la legittimazione soggettiva degli enti territoriali, in generale, e della Regione, in particolare, perché non sono potere dello Stato ai sensi dell’articolo 134 della Costituzione. Con riferimento al ricorso presentato dal senatore De Falco nei confronti del Senato, del Governo e del Presidente della Repubblica, la Corte costituzionale (relatore Nicolò Zanon) ha ritenuto che esponesse, in modo confuso e incoerente, critiche alla legge elettorale, alla riforma costituzionale, all’accorpamento delle consultazioni, all’utilizzo dei decreti legge e, infine, al procedimento di conversione in legge degli stessi, sovrapponendo argomenti giuridico-costituzionali tra loro ben distinti. Inoltre, pur sostenendo la violazione di plurimi principi costituzionali inerenti sia il procedimento legislativo sia quello di revisione costituzionale, il ricorso non ha chiarito quali attribuzioni costituzionali del singolo parlamentare siano state in concreto lese nel corso di questi procedimenti. Perciò è stato giudicato inammissibile.

Infine nel conflitto promosso dall’Associazione +Europa, nella sua veste di partito politico, veniva contestata in particolare la previsione (contenuta nel dl n. 26 del 2020) che riduce a un terzo il numero minimo di sottoscrizioni richiesto per presentare liste e candidature nelle elezioni regionali. Secondo +Europa, omettendo di prevedere, in favore dei partiti già presenti in Parlamento, una deroga all’obbligo della raccolta delle sottoscrizioni, il legislatore avrebbe leso le sue attribuzioni costituzionali in quanto partito politico. L’inammissibilità del conflitto (relatrice Daria De Pretis) deriva dal difetto di legittimazione della ricorrente in base alla costante giurisprudenza costituzionale che nega ai partiti politici la natura di potere dello Stato.

PERCHÉ NO

di Marco Travaglio e Silvia Truzzi 12€ Acquista
Articolo Precedente

Roma, il consigliere M5s Stefano contro la ricandidatura di Virginia Raggi: “Sono contrario nel metodo e nel merito”

next
Articolo Successivo

Veneto, l’eurodeputato di Fdi candida il genero alle Regionali: “Ha sposato mia figlia quindi è più affidabile degli altri candidati”

next