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Serie A, l’Antitrust avvia procedure contro 9 società tra cui Inter, Milan e Juve: “Clausole vessatorie su abbonamenti e biglietti”

Le società nel mirino dell'Autorità sono, oltre alle due milanesi e ai bianconeri, anche Roma, Lazio, Juventus, Cagliari, Genoa, Udinese e Atalanta. L'istruttoria riguarda alcune clausole che non riconoscerebbero il diritto ad ottenere il rimborso di tutto o parte dell’abbonamento o del singolo biglietto
Serie A, l’Antitrust avvia procedure contro 9 società tra cui Inter, Milan e Juve: “Clausole vessatorie su abbonamenti e biglietti”
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L’Antitrust ha avviato 9 procedimenti istruttori nei confronti di altrettante società di Serie A per “clausole vessatorie nei contratti di acquisto di abbonamenti e biglietti per le partite” di calcio. Si tratta, in particolare, di clausole che non riconoscerebbero il diritto ad ottenere il rimborso di tutto o parte dell’abbonamento o del singolo biglietto, in caso di chiusura dello stadio, di rinvio di partita e di ottenere risarcimenti per fatto della società. Le società nel mirino dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato sono Inter, Milan, Roma, Lazio, Juventus, Cagliari, Genoa, Udinese e Atalanta.

L’attività istruttoria in corso fa seguito – si legge in una nota dell’Antitrust – al mancato accoglimento dell’invito rivolto dall’Autorità alle nove società lo scorso 8 maggio 2019, tramite una comunicazione di moral suasion con la quale era stato richiesto ai club di adottare iniziative dirette a rimuovere le evidenze appena richiamate. A queste richieste hanno risposto positivamente solo il Bologna e il Parma. Queste ultime – sottolinea l’Antitrust – hanno “effettivamente modificato le loro condizioni generali di contratto, con la rimozione dei profili di possibile vessatorietà ivi rilevati nelle rispettive lettere di moral suasion”. Per queste due ultime società sono stati archiviate le rispettive procedure.

Le clausole finite nel mirino dell’Antitrust, si legge, “non riconoscerebbero il diritto dei consumatori ad ottenere il rimborso di quota parte dell’abbonamento o del singolo titolo di accesso in caso di chiusura dello stadio o di parte dello stesso; non riconoscerebbero al consumatore il diritto ad ottenere il rimborso del titolo di accesso per la singola gara in caso di rinvio dell’evento, sia per fatti imputabili alla società, sia quando tale circostanza prescinda dalla responsabilità di quest’ultima; né infine riconoscerebbero al consumatore il diritto a conseguire il risarcimento del danno qualora tali eventi siano direttamente imputabili alla società”. L’Antitrust verificherà se queste clausole “escludendo o limitando la responsabilità delle società di calcio”, e quindi introducendo “un significativo squilibrio a carico dei consumatori nelle prestazioni contrattuali” siano effettivamente clausole “vessatorie“.

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