Alla Commissione non può essere opposto il segreto d’ufficio né il segreto professionale o quello bancario, fatta eccezione per il segreto tra difensore e parte processuale nell’ambito del mandato. Qualora gli atti o i documenti relativi all’oggetto dell’inchiesta siano sottoposti al vincolo del segreto da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, questo non può essere opposto alla Commissione che può inoltre ottenere copie di atti o documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l’autorità giudiziaria o altri organi inquirenti. L’autorità giudiziaria può ritardare, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria, la trasmissione di copie degli atti e documenti richiesti. Una volta venute meno le ragioni del rinvio, l’autorità giudiziaria deve trasmettere i documenti.

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