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Cartelle esattoriali, per i “ripescati” la terza rottamazione scade il 7 dicembre. Ma è solo la prima tappa

I contribuenti che aderiranno direttamente all'ultima versione della definizione agevolata avranno invece tempo fino al 30 aprile 2019 per presentare la domanda all'Agenzia delle Entrate-Riscossione. L'iter e le novità dell'ultima sanatoria
Cartelle esattoriali, per i “ripescati” la terza rottamazione scade il 7 dicembre. Ma è solo la prima tappa
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La rottamazione ter entra nella fase operativa con la scadenza del 7 dicembre. È infatti questo il termine ultimo per i 345mila “ripescati” delle precedenti edizioni che potranno rientrare nella procedura pagando le rate scadute fino al 31 ottobre con i bollettini di cui sono già in possesso. I contribuenti che aderiranno direttamente all’ultima versione della definizione agevolata avranno invece tempo fino al 30 aprile 2019 per presentare la domanda all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. E per il momento non dovranno versare alcunché: la prima rata arriverà infatti solo a fine luglio.

Intanto è bene sapere che la rottamazione ter, in attesa dell’ok definitivo al testo il 12 dicembre, porterà una novità significativa per tutti i contribuenti che aderiranno alla definizione agevolata: le rate saranno spalmate su diciotto quote di eguale importo contro le dieci previste nella prima versione del decreto legge 119/2018 e le cinque delle precedenti definizioni agevolate. L’importo dovuto, da cui verranno scontati more e sanzioni, andrà saldato in cinque anni al tasso agevolato del 2% contro il 4,5% della precedente definizione agevolata. La dilazione di pagamento avverrà automaticamente senza bisogno di alcuna domanda da parte del contribuente neanche nel caso dei “ripescati”, che però potranno avvantaggiarsi di un tasso d’interesse agevolato (lo 0,3%). A patto, naturalmente, di aver versato le prime tre rate (luglio, settembre e ottobre) entro il 7 dicembre. Per questa categoria di contribuenti, il termine è tassativo: se si sfora anche solo di un giorno, non si potrà più accedere alla rottamazione ter e si tornerà al piano di rateizzazione senza sconti o alle procedure esecutive.

Per le rate successive, invece, le cose cambiano. Rispetto al passato ci sarà infatti una maggiore elasticità verso i ritardatari: dimenticanze o errori saranno tollerati fino ad un massimo di cinque giorni. Nella precedente versione, invece, lo sforamento anche di un solo giorno determinava l’automatica espulsione dalla procedura (salvo poi essere ripescati dal governo successivo). Quanto alle cartelle rottamabili, il testo definitivo ha sancito la possibilità di condonare i carichi affidati all’agente riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 con lo sconto di sanzioni e interessi di mora oltre ad un nuovo conteggio degli oneri da riscossione sulla base del nuovo debito ridotto. “Per le multe stradali, invece, non si pagano gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge”, spiega un comunicato dell’Agenzia del 30 novembre scorso.

Quanto alla tabella di marcia per mettersi in regola con il fisco nei cinque anni che verranno, il legislatore ha previsto il pagamento del 10% di quanto dovuto il 31 luglio e il 30 novembre 2019. Le successive 16 rate scadranno il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ogni anno a partire dal 2020. Resterà poi anche la possibilità di versare il dovuto in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2019. Tutti i contribuenti che vorranno aderire alla rottamazione ter (ripescati esclusi, per i quali il meccanismo è automatico se in regola con le rate) dovranno presentare istanza all’Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il 30 aprile 2019 sulla base di un modello già disponibile sul sito. La risposta di diniego o accettazione della domanda da parte dell’Agenzia arriverà entro il 30 giugno 2019. Non basterà però la sola domanda per bloccare eventuali procedure esecutive. Sarà necessario il pagamento della prima o unica rata da parte del contribuente. Salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo. Ma in questa edizione della definizione agevolata, il contribuente potrà anche avvalersi della possibilità di saldare gli importi dovuti tramite compensazione di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti della pubblica amministrazione.

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