Stop fino al 2022 agli adeguamenti dell’età per accedere alla pensione di vecchiaia (67 anni) all’aspettativa di vita. E verranno “congelati” anche i requisiti contributivi per avere quella anticipata, indipendente dall’età anagrafica. E’ quello che prevede la bozza del “pacchetto pensioni” che il governo sta mettendo a punto e che sarà probabilmente inserito in un ddl collegato alla legge di Bilancio. Fin qui i contenuti confermano le anticipazioni del vicepremier e ministro del Lavoro Luigi Di Maio. E’ una novità, invece, la stabilizzazione della tassa di 3 euro su ogni biglietto aereo che da alcuni anni alimenta un fondo speciale con cui viene finanziata la cassa integrazione di piloti, assistenti di volo e personale di terra. Il balzello servirà per consentire ai lavoratori del settore di andare in pensione di vecchiaia nel 2019 e 2020 con un requisito ridotto di sette anni (contro i cinque attuali) rispetto a quello richiesto agli altri lavoratori, quindi a 60 anni.

Per quanto riguarda la pensione anticipata, resta a 42 anni e 10 mesi (41 anni e 10 mesi per le donne) anche per il 2019 il requisito contributivo per accedere alla pensione anticipata indipendentemente dall’età anagrafica. Ma il diritto ad avere l’assegno si avrà tre mesi dopo la maturazione dei requisiti. L’anno prossimo sarebbe dovuto scattare l’aumento di cinque mesi del requisito, a 43 anni e tre mesi. Con l’attesa di tre mesi, il vantaggio quindi per chi esce con questo percorso sarà solo di due mesi, ma dal 2023 quando ricomincerà a crescere il requisito anagrafico il vantaggio aumenterà perché quello contributivo resterà bloccato.

L’età per accedere alla pensione di vecchiaia rimarrà poi a 67 anni tra il 2019 e il 2022. I requisiti di età “non sono adeguati agli incrementi della speranza di vita previsti per il biennio 2021-2022”, si legge nella bozza. Secondo il presidente dell’Inps Tito Boeri queste due misure, unite all’introduzione di quota 100 con i paletti a 62 anni di età e 38 di contributi, costeranno circa 140 miliardi in dieci anni.

Si lavora anche a una norma sui fondi di solidarietà bilaterali per cui in presenza di accordi collettivi con i sindacati per favorire percorsi di ricambio generazionale si potrà erogare un assegno straordinario di sostegno al reddito di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per la pensione anticipata nei successivi tre anni.

Confermata anche l’idea di consentire un condono sui contributi non versati: i lavoratori che sono interamente nel sistema contributivo (senza contributi prima del 1995) avranno la possibilità di riscattare in tutto o in parte i periodi non coperti da contributi. L’onere è a completo carico degli aventi diritto (che lo deducono) ma può essere sostenuto anche da un parente o affine entro il secondo grado, che lo detrae.

Possono utilizzare l’opzione donna (uscita anticipata ma pensione ricalcolata con il metodo contributivo) le donne dipendenti con almeno 58 anni e quelle autonome con almeno 59 purché abbiano almeno 35 anni di contributi. Si applica una finestra mobile di 12 mesi per le dipendenti e di 18 mesi per le autonome. Non si applica l’adeguamento legato alla speranza di vita.

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