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Dl Salvini al Quirinale, Viminale: “È lo stesso testo approvato dal Cdm”. Ma due articoli sono stati modificati

Il primo cambiamento è relativo all'articolo sulla sospensione del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale che viene così presa in considerazione solo dopo la condanna in primo grado e non prevede lo stop alla richiesta e il rimpatrio automatici. Il secondo, invece, è legato alle clausole finanziarie
Dl Salvini al Quirinale, Viminale: “È lo stesso testo approvato dal Cdm”. Ma due articoli sono stati modificati
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La “sospensione del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale” per il migrante sottoposto a procedimento penale e modifiche sulle clausole finanziarie. Sono questi i principali cambiamenti apportati al testo del decreto sicurezza, ribattezzato “decreto Salvini”, approdato in serata al Quirinale dopo l’approvazione del Consiglio dei ministri. Il Viminale ha smentito qualsiasi modifica: “Il decreto che abbiamo trasmesso è il testo approvato dal Consiglio dei Ministri”. Ma le rivelazioni di Repubblica smentirebbero il ministero.

Nell’articolo firmato da Alessandra Ziniti, si legge che la prima modifica al testo è da cercare all’articolo 10, quello relativo alla “sospensione del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale“. Nella versione approvata dal Consiglio dei Ministri e circolata sulla stampa, si leggeva che “nel caso in cui il richiedente è sottoposto a procedimento penale […] la Commissione territoriale sospende l’esame della domanda ed il richiedente ha l’obbligo di lasciare il territorio nazionale“. Nella nuova versione citata da Repubblica, invece, questo passaggio è stato modificato: “Quando il richiedente asilo è sottoposto a procedimento penale, ovvero è stato condannato anche con sentenza non definitiva, il questore ne dà tempestiva comunicazione alla Commissione territoriale competente che provvede nell’immediatezza all’audizione dell’interessato e adotta contestuale decisione”.

Queste piccole modifiche di forma nascondono, però, due importanti conseguenze. Il primo, relativo al grado di giudizio che fa scattare il provvedimento. Mentre nella prima versione si faceva riferimento a un generico “procedimento penale”, nella seconda versione si aggiunge la formula “ovvero è stato condannato anche con sentenza non definitiva”. Questo vuol dire che, mentre il testo approvato dal Cdm prevedeva la sospensione immediata del procedimento e l’allontanamento del soggetto anche nel caso in cui questo fosse stato semplicemente imputato, la seconda versione, pur non risolvendo i dubbi sulla sua costituzionalità sollevati da alcuni giuristi, sposta almeno il provvedimento successivamente alla condanna in primo grado.

La seconda conseguenza è relativa, invece, a ciò che questo procedimento penale comporta. Nella prima versione, come detto, si pensava di procedere alla sospensione della richiesta e al rimpatrio del soggetto, nonostante stesse chiedendo protezione, nella seconda invece si accorciano i tempi per l’analisi della richiesta (“il questore ne dà tempestiva comunicazione alla Commissione territoriale competente che provvede nell’immediatezza all’audizione dell’interessato e adotta contestuale decisione”). Una sorta di rito abbreviato. Nonostante l’ammorbidimento per evitare profili di incostituzionalità, però, secondo Salvini il senso non cambia: “Il richiedente asilo commette un reato? Immediata convocazione in Commissione, sospensione ed espulsione, questo accadrà. Un passo in avanti per tornare ad essere un Paese normale”, ha dichiarato.

La seconda modifica, ammessa anche dal Viminale, riguarda invece le clausole finanziarie, come richiesto dal ministero dell’Economia e delle Finanze: “Verrà apportata una piccola modifica alla clausola finanziaria richiesta dal Ministero dell’Economia per la bollinatura da parte della Ragioneria generale dello Stato”. Non a caso, in diversi passaggi, tra cui quello relativo al raddoppio della durata massima del trattenimento dello straniero nei Centri di permanenza per il rimpatrio da 90 a 180 giorni, è comparsa, rispetto alla prima versione, la dicitura  “dall’attuazione delle disposizioni […] non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”. Questo significa che il provvedimento sarà valido solo se non comporterà ulteriori costi rispetto a quelli già previsti. Su questo punto specifico, c’è da chiedersi se sarà possibile, con gli stessi soldi, aumentare la permanenza dei migranti nei centri di permanenza per i rimpatri da tre a sei mesi.

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