Circolari e cartelli anti-fumo non bastano. Il datore di lavoro deve far rispettare il divieto anche con sanzioni disciplinari. La sentenza è della Corte di Cassazione e a farne le spese per prima è la Rai dopo una causa intentata da una giornalista ora in pensione, ex conduttrice del Tg3. L’azienda di viale Mazzini è stata ritenuta “manchevole” nel prendere provvedimenti contro chi ha continuato a sottoporre i colleghi al fumo delle sigarette nonostante fossero messe al bando in uffici, corridoi, studi, redazioni. Così i giudici della sezione Lavoro della Corte hanno confermato la sentenza di condanna per la quale la Rai dovrà risarcire la giornalista con quasi 32mila euro più interessi per danni biologici e morali da fumo passivo.

Invano l’azienda della tv pubblica si è difesa sostenendo di aver adottato tutte le misure necessarie contro il fumo. Ma ad avviso della Suprema Corte, infatti, circolari e direttive – che sono l’unica cosa che la Rai ha detto di aver messo in campo – “non costituiscono, evidentemente, misura idonea a contrastare i rischi da esposizione da fumo passivo” se non si fanno rispettare con sanzioni. Queste disposizioni contro il fumo in tutti gli ambienti di lavoro della tv pubblica – spiegano i magistrati della Cassazione accogliendo la ricostruzione della Corte di Appello di Roma – rimanevano “praticamente inattuate” perché l’azienda aveva scelto la strada del “cosiddetto approccio persuasivo e non repressivo“.

Prova del “permissivismo” dell’azienda è che la Rai, nemmeno nel materiale difensivo depositato in tribunale, ha dato prova “dell’effettiva inflizione di qualche sanzione disciplinare” ai trasgressori del divieto, come sottolinea la sentenza scritta dal consigliere Federico De Gregorio a nome del collegio presieduto da Federico Roselli. In pratica, quella della Rai per i magistrati è stata una “manchevole condotta” per la quale è stata riconosciuta la responsabilità di natura contrattuale dell’emittente pubblica, nei confronti della giornalista, “per non aver posto in essere misure idonee a prevenire la nocività dell’ambiente lavorativo derivante dal fumo”.

In base alle perizie svolte sia in primo che in secondo grado, era emersa “la riconducibilità eziologica (cioè il nesso causale, ndr) della patologia riscontrata a carico della lavoratrice alle condizioni di lavoro, ravvisando un danno biologico pari al 15%, con conseguente risarcimento”. Il suo ricorso peraltro era stato accolto dalla Corte di Cassazione per via di un demansionamento che la professionista avrebbe secondo lei subito dalla Rai dopo che le era stata tolta la conduzione del telegiornale, ma su questo punto servirà un processo d’appello bis.

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