“Assillare costantemente il coniuge con continui comportamenti ossessivi e maniacali ispirati da gelosia morbosa è un maltrattamento“. Lo ha stabilito la Cassazione, che ha annullato l’assoluzione dall’accusa di maltrattamenti per un uomo siciliano che faceva pressione sulla moglie in tutti i modi affinché abbandonasse il lavoro di assistente di volo in quanto – a detta del marito – “non adatto a donne per bene”.

L’uomo era stato assolto nel maggio 2014 mentre nei suoi confronti la Corte d’appello di Palermo aveva convalidato la condanna per stalking a causa di alcuni sms alla consorte, testimoniati dalla stessa vittima e dai suoi parenti. Il giudice di merito sosteneva l’assoluzione in considerazione di una “vita di coppia caratterizzata da animosità” e la mancata “consapevolezza del soggetto di causare alla moglie un turbamento psichico e morale”.

La Cassazione si è però focalizzata nuovamente sugli atteggiamenti dell’uomo, rilevati dal Tribunale. Ovvero: “continui comportamenti ossessivi e maniacali, quali l’insistente contestazione di tradimenti inesistenti, la ricerca incessante di tracce di relazioni extra-coniugali con ispezione costante del telefono della donna, la verifica degli orari di rientro a casa e il controllo degli spostamenti”. Questo modo di agire avrebbe provocato nella moglie “importanti limitazioni e condizionamenti nella vita quotidiana e nelle scelte, nonché un intollerabile stato d’ansia“. Gli atteggiamenti eccessivamente gelosi tenuti dall’uomo sono stati giudicati attinenti alla “vessazione psicologica“, punita dall’art. 572 del codice penale con la reclusione da due a sei anni.

La vicenda di questa coppia non è però conclusa, perché il marito ha ottenuto la riapertura dell’istruttoria dibattimentale. L’uomo ha specificato infatti nuovamente che la denuncia della moglie era giunta successivamente alla presentazione del conto da 300mila euro nella causa civile che lui aveva intrapreso contro i suoceri “per il mancato pagamento delle retribuzioni quale dipendente della loro società”. La Cassazione ha pertanto specificato come questo particolare possa evidenziare “la sussistenza di motivi di astio dell’accusante e dei suoi familiari chiamati a deporre a riscontro, nei confronti dell’imputato” e non può di conseguenza essere considerato elemento ininfluente ai fini della valutazione di attendibilità della donna.

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