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Jobs Act, cancellato il divieto di discriminare per sesso?

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Mai fidarsi dei titoli, degli slogan e delle battute strappa applausi. Nonostante la retorica traboccante, infatti, ecco spuntare nel Jobs Act un piccolo (o non tanto piccolo?) tranello non esattamente politically correct. Leggendo per intero, fino in fondo, il famoso decreto attuativo della legge 183/2014 sulla riforma delle tipologie contrattuali, decreto esaminato dal Consiglio dei ministri qualche giorno fa, si può scovare una perla della politica discriminatoria di genere, nascosta in uno degli ultimi articoli del provvedimento, per l’esattezza l’articolo 46. Nascosta molto bene, peraltro, poiché è mascherata dietro quelle formule abrogative che nessuno mai si prende la briga di controllare, dando per scontata la buona fede dell’estensore.

Vediamo nel dettaglio. Abolendo norme ormai superate (o ritenute tali) dalla legge 183, infatti, si inserisce nell’elenco “l’articolo 3, comma 1 e 2, del decreto legislativo 151 del 2001”.
Per chi non lo sapesse, si sta parlando della legge a tutela e sostegno della maternità e della paternità. La sorpresa è proprio qui, e se ne sono accorte, fra le altre, le consigliere di parità della Regione Marche. L’articolo cancellato è nientemeno che il divieto di discriminazione fondato sul sesso per quanto riguarda l’accesso al lavoro, indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività, a tutti i livelli della gerarchia professionale”.

Il decreto di cui stiamo parlando non è ancora stato approvato definitivamente. Ma la noncuranza o quantomeno la leggerezza con cui l’ignoto estensore del testo ha ritenuto di poter abrogare con un tratto di penna anni di battaglie delle lavoratrici italiane, e non solo italiane e non solo lavoratrici di mansioni minori, è indicativa di quanto ci sia ancora da vigilare perché la discriminazione di genere nel mondo del lavoro sia mandata in soffitta.

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