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Marco Travaglio e io abbiamo espresso opinioni diverse sulla sentenza della Corte d’Appello di Milano che ha assolto Berlusconi dalla concussione perché il fatto non sussiste. Io ho sostenuto che ciò dipendeva esclusivamente dal fatto che la Corte aveva ritenuto non convincenti le prove della costrizione e che l’assenza di un “indebito vantaggio” per il capo di Gabinetto del Questore, Ostuni, era stata irrilevante ai fini dell’assoluzione. Travaglio era invece convinto che i giudici dell’Appello lo avevano assolto perché costretti dalla legge Severino che richiedeva, per la sussistenza del reato di concussione per induzione, l’indebito vantaggio del concusso; che, nel caso di specie, non c’era. Senza la Severino – diceva – ci sarebbe stata condanna. Ci siamo lasciati con il consueto: vedremo a sentenza depositata. Bene. Aveva ragione Travaglio. La sentenza della Corte d’Appello ha escluso la concussione per costrizione perché (diversamente dal Tribunale) non ha ritenuto esistessero valide prove di minacce, neppure implicite, rivolte da Berlusconi a Ostuni; e ha escluso la concussione per induzione perché non esisteva prova della sussistenza di un indebito vantaggio atteso da Ostuni come conseguenza della sua acquiescenza alle richieste di Berlusconi.

Il riconoscimento pieno della lungimiranza del condirettore del Fatto Quotidiano non mi impedisce di dire che la Corte d’Appello ha sbagliato e che attendo una mia riabilitazione dalla Cassazione; che, se non arriverà, sarà causa di mia eterna vergogna. Ciò dico per due motivi. Come scrissi a suo tempo, le Sezioni Unite della Cassazione hanno detto esplicitamente che vi è continuità normativa tra il precedente unico reato di concussione (per costrizione e induzione) e i due nuovi reati di concussione per costrizione e concussione per induzione: e, soprattutto, hanno detto che la legge Severino non provocava alcun vuoto sanzionatorio (ovviamente per il concussore, considerato che il concusso – prima – non era punito). Ne consegue che non dovrebbe essere possibile attribuire all’indebito vantaggio del concusso la natura di elemento essenziale della fattispecie per quanto riguarda il concussore, nel senso che, se il vantaggio mancasse, non   sussisterebbe il reato.  

Se così fosse, in una fattispecie in cui sussistesse la condotta di induzione (blandizie, sotterfugi etc) ma mancasse il vantaggio indebito del concusso, il reato non sussisterebbe e il concussore andrebbe esente da pena; il che, con la legge precedente, non sarebbe avvenuto. Ciò comporterebbe proprio quel vuoto sanzionatorio che le Sezioni Unite hanno escluso. Dunque attribuire all’indebito vantaggio il solo effetto di consentire la punibilità del concusso, ferma restando la responsabilità del concussore se detto vantaggio non vi fosse, sembrerebbe soluzione corretta.

La Corte d’Appello di Milano non ha ragionato in questo modo e ha sostenuto che, per il reato di concussione per induzione, occorrono tre requisiti: carattere indebito della prestazione richiesta dal concussore (che dunque commette abuso d’ufficio); consapevolezza di ciò da parte del concusso; perseguimento di un indebito vantaggio da parte del concusso. Ha quindi ritenuto sussistente l’abuso d’ufficio da parte di Berlusconi (pag. 250 della sentenza) ma carente l’aspettativa di indebito vantaggio in capo a Oastuni. Conseguenza: fatto non sussiste. Ebbene, anche se fosse corretto questo ragionamento, esso è inficiato da un’erronea valutazione quanto alla sussistenza del vantaggio atteso dal concusso. Proprio le Sezioni Unite hanno infatti chiarito che il privato può accedere alla richiesta illecita del pubblico ufficiale anche solo “per acquisire la benevolenza del pubblico agente, foriera potenzialmente di futuri favori, posto che il vantaggio indebito, sotto il profilo contenutistico, può consistere, oltre che in un beneficio determinato e specificamente individuato, anche in una generica disponibilità clientelare del pubblico agente”. E che questa fosse la posizione psicologica del capo di Gabinetto Ostuni è la stessa Corte d’Appello a sostenerlo (pagg. 233 e 234).

Insomma, anche seguendo la linea giuridica adottata dalla Corte, Berlusconi andava condannato. Questa volta sono io a dire: “vedremo”. Però su un punto concordo pienamente con Travaglio. La Corte d’Appello ha ritenuto provato che nella villa di Arcore si svolgessero festini sessuali e che Berlusconi ne profittasse, tra l’altro, accoppiandosi con Ruby. E, soprattutto, ha ritenuto provato che la richiesta avanzata da Berlusconi al Capo di Gabinetto Ostuni fosse illecita. Devo dire che, al posto di B., io non sarei così soddisfatto.

Il Fatto Quotidiano, 24 ottobre 2014

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