Niente ergastolo retroattivo, è incostituzionale. La Consulta ha dichiarato, infatti, l’illegittimità della norma che, introdotta con il decreto legge 341 del 2001, con effetto appunto retroattivo, ha determinato la condanna all’ergastolo di imputati, giudicati con rito abbreviato (che prevede lo sconto di un terzo della pena, ndr), per i quali era applicabile la precedente norma, più favorevole, ovvero la pena era di 30 anni. L’abolizione dell’ergastolo era uno dei punti del “papello” in cui la mafia dettava le condizioni allo Stato per interrompere la stagione stragista. E nel 2000 c’era stata una battaglia normativa che aveva portato diverse modifiche.  

La decisione della Consulta avrà un impatto sulle posizioni di coloro che, pur avendo formulato richiesta di giudizio abbreviato sulla base delle leggi precedenti, quando il massimo previsto era di 30 anni, sono stati giudicati dopo l’entrata in vigore del decreto del 2001 e quindi sono stati condannati al fine pena mai. Questo fa sì che soggetti condannati all’ergastolo in forza della norma del 2001 – e che quindi non hanno potuto usufruire di un trattamento sanzionatorio più favorevole ovvero i 30 anni – possano ora chiedere la revisione della pena. Tra questi soggetti ve ne sarebbero anche alcuni condannati per reati di mafia, omicidio o comunque tutti quei reati che prevedono la pena dell’ergastolo. 

Il decreto-legge n. 341 del 24 novembre 2000, entrato in vigore lo stesso 24 novembre 2000, e convertito dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4, all’art. 7, ha modificato nuovamente l’articolo 442 codice di procedura penale stabilendo, in via di interpretazione autentica della precedente modifica, che “nell’art. 442, comma 2, del codice di procedura penale, l’espressione “pena dell’ergastolo” è riferita all’ergastolo senza isolamento diurno” (art. 7, comma 1), e aggiungendo alla fine del comma 2 dell’art. 442 la proposizione: “Alla pena dell’ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita quella dell’ergastolo» (art. 7, comma 2). In via transitoria, l’art. 8 del medesimo decreto-legge ha consentito a chi avesse formulato una richiesta di giudizio abbreviato nel vigore della legge n. 479 del 1999 di revocarla entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge con l’effetto che il processo sarebbe proseguito con il rito ordinario”. 

Con la sentenza 210 depositata il 18 luglio e scritta da Giorgio Lattanzi, la Corte Costituzionale ha ritenuto parzialmente fondate le questioni sollevate dalle Sezioni unite penali della Cassazione, nell’ambito di un procedimento riguardante un uomo condannato all’ergastolo per due omicidi. La Suprema corte era stata investita con un ricorso contro un provvedimento del Tribunale di Spoleto che, in sede esecutiva, aveva respinto la richiesta di un condannato perché fosse sostituita la pena dell’ergastolo, applicata nel corso di un giudizio abbreviato, con la pena di 30 anni di carcere. Una sostituzione che, secondo il ricorso, si sarebbe dovuta disporre perché il condannato si trovava in una situazione analoga a quella che nel caso Scoppola contro Italia (con un detenuto con problemi di salute) aveva formato oggetto della sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo

Le sezioni unite della Corte di Cassazione, che non condividevano le ragioni del rigetto, hanno proposto questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7 e 8 del decreto-legge n. 341 del 2000, ritenendo che queste norme fossero “di ostacolo al doveroso accoglimento della richiesta di sostituzione della pena”. Per gli ermellini il ricorso del detenuto di Spoleto quindi doveva essere accolto. In seguito a quest’ultima modifica normativa, il giudizio abbreviato, che si conferma applicabile alla generalità dei delitti puniti con l’ergastolo, consente al condannato di beneficiare della sostituzione della pena dell’ergastolo senza isolamento diurno con quella di trenta anni di reclusione e della sostituzione della pena dell’ergastolo con isolamento diurno con quella dell’ergastolo semplice.

Decisivo il riferimento alla Corte europea dei diritti dell’uomo, che, con la sentenza Scoppola del 17 settembre 2009, ha ritenuto, mutando il proprio precedente orientamento, che “l’articolo 7, paragrafo 1, della Convenzione non sancisce solo il principio della irretroattività delle leggi penali più severe, ma anche, e implicitamente, il principio della retroattività della legge penale meno severa”, che si traduce “nella norma secondo cui, se la legge penale in vigore al momento della commissione del reato e le leggi penali posteriori adottate prima della pronuncia di una sentenza definitiva sono diverse, il giudice deve applicare quella le cui disposizioni sono più favorevoli all’imputato”.  

Anche se le conseguenze di questa novità sono tutte da valutare nel dettaglio, si tratta di una decisione destinata a far discutere soprattutto per i suoi effetti e per la possibilità di scarcerazioni “importanti”, per così dire. “Questo succede perché l’Italia è un Paese in cui il diritto viene messo sotto i piedi – commenta l’avvocato Roberto Afeltra che conosce bene la materia e ha seguito l’evolversi della vicenda -. La mafia non si risolve con la repressione dei diritti, ma combattendola sul terreno e con la prevenzione nelle scuole, dicendo che la corruzione è sbagliata, la mafia è sbagliata. Da parte mia inizierò le pratiche di revisione per i soggetti che assisto e che possono beneficiare di questa novità”. Qualche nome? “Non faccio nomi – afferma il legale – ma è chiaro che l’ergastolo lo si prende per omicidi volontari aggravati legati alla criminalità organizzata”.

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