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“Notifica carente”, le motivazioni della Corte d’Appello che ha annullato la condanna di Ilaria Salis

Il verdetto, pronunciato martedì 13 ottobre, dispone che la vicenda torni davanti al Tribunale, sezione Lavoro, per un nuovo esame
“Notifica carente”, le motivazioni della Corte d’Appello che ha annullato la condanna di Ilaria Salis
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“Le ricerche sul posto sono generiche e non danno conto dell’assunzione di informazioni”. È uno dei passaggi centrali delle motivazioni con cui la Corte d’Appello di Milano ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado che aveva condannato in contumacia Ilaria Salis, europarlamentare di Avs, a risarcire con circa 300mila euro due ex assistenti licenziati, a loro dire, senza giusta causa. Il verdetto, pronunciato martedì 13 ottobre, dispone che la vicenda torni davanti al Tribunale, sezione Lavoro, per un nuovo esame.

Nella sentenza di 15 pagine, il collegio presieduto dalla giudice Silvia Marina Ravazzoni ricostruisce i tentativi di notifica e individua proprio nelle modalità con cui furono eseguiti il motivo dell’annullamento. Il primo risale al 14 ottobre 2025, quando l’ufficiale giudiziario si recò presso quello che veniva indicato come l’indirizzo di residenza milanese di Salis. Nell’atto certificò di non aver trovato l’abitazione della destinataria e aggiunse: “Vane le ricerche esperite in loco”. In seguito, su richiesta del primo giudice, il 10 dicembre venne effettuata una nuova notifica attraverso il deposito nella casa comunale. Un passaggio che, secondo la Corte, fu compiuto “omettendo ogni altra attività”. La difesa dell’europarlamentare, dopo la condanna, aveva spiegato che c’era stato un difetto di notifica e che l’esponente di Avs non aveva mai ricevuto una notifica come del resto i suoi legali.

Per i giudici, la procedura presenta una carenza formale perché non risulta documentato quali verifiche siano state concretamente svolte per rintracciare Salis. Dalla documentazione emerge un solo accesso dell’ufficiale giudiziario all’indirizzo indicato, senza elementi che consentano di ricostruire le ricerche effettuate durante quella visita. La sentenza sottolinea inoltre che non risulta siano stati compiuti altri tentativi di notifica, né che l’ufficiale giudiziario abbia consultato condomini o vicini o raccolto informazioni sul posto per accertare l’effettiva irreperibilità della destinataria. Attività che, secondo il collegio, sarebbero state esigibili nell’ambito dell’ordinaria diligenza.

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