Il ventennale della strage di Via D’Amelio, dopo i giorni delle accuse, degli attacchi, delle delegittimazioni istituzionali ai magistrati di Palermo che conducono l’inchiesta sulla trattativa Stato-Cosa Nostra, non poteva essere  “celebrato” in modo più inimmaginabile: e cioè con il decreto sul conflitto di attribuzione stilato da Napolitano nei confronti della procura palermitana.

Secondo il ministro della Giustizia Paola Severino, paladina dell’assoluta segretezza delle conversazioni, si tratta del percorso più lineare che poteva essere intrapreso dal Capo dello Stato e di un’occasione per chiarire ed integrare da parte della Corte Costituzionale una disciplina giuridica “lacunosa” in materia materia di intercettazioni indirette, quando a sollevare la cornetta sia un’alta carica dello Stato.

Può darsi che sotto il profilo tecnico ed in un’ottica di giurisprudenza costituzionale sticto sensu, si tratti di un’occasione di chiarimento.

Ma sotto il profilo politico e del rapporto, mai così compromesso tra cittadini ed istituzioni, la mossa della presidenza della Repubblica, motivata dall’intento dichiarato di tenere “la facoltà immune da qualsiasi incrinatura” nello spirito di Einaudi, suona come la rivendicazione esibita di assoluto arbitrio ed intangibilità.

L’articolo 90 della Costituzione a cui fa riferimento esplicito (unitamente all’art.7  della legge 219 del 1989) il decreto sul conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato contro il presunto abuso della procura di Palermo, rea di non aver interrotto e/o distrutto immediatamente le intercettazioni intercorse tra Nicola Mancino ed il Quirinale, stabilisce che “Il presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione”.

Sembrerebbe lecito e pertinente domandarsi se, accanto e parallelamente alla rete di telefonate intercorse tra il consigliere giuridico del Quirinale Loris D’Ambrosio e Nicola Mancino, tutte tese a rassicurare l’indagato per falsa testimonianza e ad attivarsi in tal senso, anche le due dirette tra l’ex ministro ed il presidente della Repubblica debbano essere considerate tra “gli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni”.

A prescindere del fatto fondamentale che si tratta di intercettazioni “casuali ed indirette” come ha ribadito il procuratore Messineo e che i magistrati si sono attenuti alla procedura in vigore, è un delitto di lesa maestà chiedersi se nelle funzioni del capo dello Stato, tra l’altro garante della Costituzione e presidente dell’organo di autogoverno dei magistrati, rientrino le cure e gli imput per tutelare un ex ministro che da testimone stava (consapevolmente) diventando imputato per false dichiarazioni ai Pm?

Sulla attendibilità delle dichiarazioni di Nicola Mancino si pronunceranno i magistrati;  però noi comuni cittadini possiamo intanto liberamente valutare secondo il nostro buon senso se quello che va dicendo in TV o in contesti pubblici in merito alla trattativa, o come la si voglia chiamare, ha un fondamento o una parvenza di verità.

Poche ore fa nel dibattito con Mentana su La 7 a seguito de Il Divo,  Nicola Mancino ha ribadito quanto  ha testimoniato a Palermo e cioè che non ha incontrato privatamente Paolo Borsellino il 1 luglio del ’92, appena insediato al Viminale, che non si sono parlati e che comunque non lo ricorda dato che non sapeva che faccia avesse il magistrato più famoso d’Italia, dopo Giovanni Falcone.  E a seguire ha negato di aver mai incontrato il generale Dalla Chiesa, di “essersi sempre sentito lontano dalla Sicilia” , di aver incontrato Calogero Mannino, massimo esponente siciliano della sinistra Dc di cui Mancino faceva parte, una sola una volta in Translatantico.

Infine, incredibile ma vero, ha citato Totò Riina come  teste a discarico, contro la deposizione di Giovanni Brusca che nel processo Mori ha dichiarato che Mancino era a conoscenza del “canale aperto” dallo stesso Mori e uomini del Ros con Vito Ciancimino e delle richieste mafiose condensate nel “papello”.

Senza fare esercizio spericolato di fantasia e di dietrologia è quantomeno possibile identificare il perimetro degli argomenti che possono aver toccato l’ex ministro ed ex potente democristiano, ora semplice cittadino imputato, ed il Capo dello Stato nei momenti più calienti dell’inchiesta in quelle telefonate top secret.

Se come ha rivendicato Napolitano, elevando un conflitto di attribuzione con la magistratura, che non ha precedenti nella storia repubblicana (altra cosa quello con il ministro della giustizia in materia di grazia risolto con sentenza costituzionale n.200/2006), il bene tutelato sarebbe quello di tenere “la facoltà immune da qualsiasi incrinatura”, la strada maestra era quella di lasciar “piangere il telefono” o in subordine di dare in qualche modo conto ai cittadini del contenuto di quelle conversazioni. 

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