…e quindi si fa come se non ci fosse:

Dalla raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa sul ruolo del pubblico ministero nell’ordinamento penale del 6 ottobre 2000 (Rec 2000/19):

Relazioni fra il pubblico ministero e i poteri esecutivo e legislativo

11. Gli Stati devono fare in modo che i membri dell’ufficio del Pubblico ministero possano adempiere al loro mandato senza ingiustificate interferenze e senza rischiare di incorrere, al di là di quanto ragionevole, in responsabilità civili, penali o di altra natura. Il pubblico ministero deve rendere conto, periodicamente e pubblicamente, dell’insieme delle sue attività, in particolare delle modalità di attuazione delle priorità che gli competono.

12. Il Pubblico ministero non deve interferire nelle competenze del potere legislativo e del potere esecutivo. […]

15. Per favorire l’equità e l’efficacia della politica penale, il Pubblico ministero deve cooperare con i servizi e le istituzioni dello Stato, in conformità alla legge.

16. Il pubblico ministero deve comunque essere in grado di esercitare senza impedimenti procedimenti contro agenti dello Stato per reati commessi dagli stessi, in particolare reati di corruzione, di abuso di potere, evidenti violazioni dei diritti dell’uomo ed altri reati ammessi dal diritto internazionale.

Testo della Costituzione italiana come modificato dal disegno di legge costituzionale sulla riforma dell’ordinamento giudiziario, approvato dal Consiglio dei Ministri del 10 marzo 2011:

[nuovo] Art. 113-bis.
I magistrati sono direttamente responsabili degli atti compiuti in violazione di diritti al pari degli altri funzionari e dipendenti dello Stato.
La legge espressamente disciplina la responsabilità civile dei magistrati per i casi di ingiusta detenzione e di altra indebita limitazione della libertà personale.
La responsabilità civile dei magistrati si estende allo Stato.

Dalla raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa sul ruolo del pubblico ministero nell’ordinamento penale del 6 ottobre 2000 (Rec 2000/19):

Relazioni fra il Pubblico ministero e i giudici

17. Gli Stati prendono provvedimenti affinché lo status giuridico, la competenza ed il ruolo procedurale dei Pubblici ministeri siano stabiliti dalla legge in modo tale che non vi possano essere dubbi fondati sull’indipendenza e l’imparzialità dei giudici. In particolare, gli Stati garantiscono che nessuno possa contestualmente esercitare le funzioni di Pubblico ministero e di giudice.

18. Tuttavia, se l’ordinamento giuridico lo consente, gli Stati devono prendere provvedimenti concreti al fine di consentire ad una stessa persona di svolgere successivamente le funzioni di Pubblico ministero e quelle di giudice, o viceversa. Tali cambiamenti di funzione possono intervenire solo su richiesta formale della persona interessata e nel rispetto delle garanzie.

Testo della Costituzione vigente in Italia:

Art. 104.
La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.

Testo della Costituzione italiana come modificato dal disegno di legge costituzionale sulla riforma dell’ordinamento giudiziario, approvato dal Consiglio dei Ministri del 10 marzo 2011:

Art. 104.
I magistrati si distinguono in giudici e pubblici ministeri.
La legge assicura la separazione delle carriere dei giudici e dei pubblici ministeri.

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