Divieto di espulsione dei minori stranieri non accompagnati, salvo motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato, diritto alla salute e all’istruzione. Sono queste alcune delle novità introdotte dalla proposta di legge a prima firma Sandra Zampa (Pd) e approvata a larga maggioranza dall’Aula di Montecitorio con 333 sì e con il no di Fratelli d’Italia e della Lega Nord. Il provvedimento ha ottenuto il primo via libera dopo tre anni di attesa e ora passa a Palazzo Madama. Tutte le disposizioni previste dal testo sono quindi applicate ai minori stranieri non accompagnati, in ragione della loro condizione di maggiore vulnerabilità: il minore straniero non accompagnato è il minorenne non avente cittadinanza italiana o dell’Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle legge vigenti nell’ordinamento italiano.

Espulsione
: E’ autorizzata solo per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato, ma può essere adottata solo a condizione che non comporti “un rischio di danni gravi per il minore”, oggetto della disposizione di allontanamento. A deliberare in materia sono i Tribunali per i minori, che devono assumere la decisione nel termine massimo di 30 giorni.

Scuola e formazione – La scuola e le ‘istituzioni formative’ devono sostenere l’assolvimento dell’obbligo scolastico e formativo a favore dei minori non accompagnati, anche mediante convenzioni volte a promuovere specifici programmi di apprendistato.

Procedure di identificazione: Il termine massimo di trattenimento nelle strutture di accoglienza viene ridotto da 60 a 30 giorni e introdotto il limite massimo di 10 giorni per le procedure di identificazione, che ora non sono temporalmente determinate. In tutta Italia verranno adottate le stesse procedure di identificazione dei minori, fase fondamentale per l’accertamento della minore età, da cui dipende la possibilità di applicare le misure di protezione.

Accertamento della minore età: La procedura prevede che in caso di dubbio sull’età siano effettuati gli esami socio-sanitari, con il consenso del minore e con modalità il meno invasive possibile. Nell’eventualità permangano dubbi o perduri l’impossibilità di determinare l’età, si concede quindi al richiedente la presunzione della minore età. La legge prevede inoltre lo svolgimento di indagini sulla famiglia, non finalizzate ai fini del rimpatrio, ma per comprendere se è preferibile l’affidamento a una famiglia fiduciaria in Italia, ai famigliari o collocamento in una comunità.

Accoglienza: Essendo drasticamente ridotte le possibilità del respingimento o dell’espulsione, la legge dispone un rafforzamento delle strutture di accoglienza, considerato che il provvedimento prevede che i minori non possano essere ospitati in strutture dove alloggiano anche i maggiorenni. Con gli articoli 6 e 8 della sono modificate le norme del rimpatrio assistito, nel caso che esso sia finalizzato a ricomporre l’unità familiare ma solo nel caso. Tuttavia sono disposti dei limiti: il provvedimento può essere adottato solo se, in seguito a un’indagine specifica sui familiari, ne consegue che il rimpatrio sia opportuno nell’interesse del minore. La legge introduce un criterio di preferenza dell’affidamento ai familiari rispetto al collocamento in comunità di accoglienza. E’ compito degli enti locali provvedere alla formazione di affidatari per accogliere minori non accompagnati.

Assistenza legale e sanitaria: In ogni tribunale per i minorenni, sono istituiti gli elenchi di personale volontario disponibili a assumere la tutela del minore a cui si garantisce altresì l’assistenza sanitaria, con l’iscrizione al Servizio sanitario nazionale, che la normativa vigente considera obbligatoria solo per i minori in possesso di un permesso di soggiorno. La pdl propone anche di inserire l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati all’interno del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (Sprar) e che nella scelta del posto, tra quelli disponibili, in cui collocare il minore, si debba “tenere conto delle esigenze e delle caratteristiche” emerse durante il colloquio conoscitivo. Le strutture in cui sono accolti i minorenni stranieri non accompagnati devono soddisfare “gli standard minimi dei servizi e dell’assistenza forniti dalle strutture residenziali per minorenni ed essere autorizzate o accreditate ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia”. In caso di dichirazioni false per l’accreditamento, si viene cancellati dal sistema.

Oltre la maggiore età – Ancora, confermata la possibilità di ‘allungare’ fino a 21 anni l’affidamento del minore ai servizi sociali e, in materia di istruzione, è previsto che le scuole adottino “opportune misure “per favorire l’assolvimento dell’obbligo scolastico e formativo” dei minori stranieri non accompagnati. Particolare tutela, dice ancora la legge, deve essere garantita nei confronti dei minori stranieri non accompagnati, predisponendo un programma di assistenza ad hoc “che assicuri adeguate condizioni di accoglienza e di assistenza psico-sociale, sanitaria e legale, prevedendo soluzioni di lungo periodo, anche oltre il compimento della maggiore età”.

Previsto infine (art. 21) che il nostro Paese promuova “la più stretta cooperazione internazionale, in particolare tramite accordi bilaterali e finanziamento di programmi di cooperazione allo sviluppo nei Paesi di origine, per “armonizzare la regolamentazione giuridica, internazionale e nazionale, del sistema di protezione dei minori stranieri non accompagnati, favorendo un approccio integrato delle pratiche per garantire la piena tutela del superiore interesse dei minori”.

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