Il Tar della Lombardia fa un regalo alle compagnie petrolifere: per effetto di una sentenza dei giudici amministrativi, potrebbero esigere la restituzione del 20 per cento delle royalties pagate sulla produzione del gas. Soldi percepiti dallo Stato e dagli enti locali, nei confronti dei quali le compagnie potrebbero presto battere cassa. Se il Consiglio di Stato dovesse confermare la decisione del Tar, infatti, si prospetterebbero tempi duri per nove Regioni (Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Puglia, Sicilia, Piemonte, Molise, Marche e Abruzzo) e 27 Comuni costretti a restituire milioni di euro, somme già inserite nei bilanci consuntivi e di previsione. Sono state Eni, Shell, Edison e Società Ionica Gas a presentare quattro ricorsi contro il ministero dello Sviluppo economico, il ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Autorità per l’energia elettrica e il gas e il sistema idrico (Aeegsi), contestando le modalità di quantificazione delle royalties sulla coltivazione di gas naturale per gli anni 2014 e 2015. E il Tar ha dato ragione ai giganti del petrolio. Ecco le ragioni alla base di un’interrogazione al Mise firmata dai senatori grillini Gianluca GastaldiGianni Girotto, capogruppo del Movimento 5 Stelle e membro della X Commissione Industria. “Per evitare un nuovo favore alle compagnie – ha detto a ilfattoquotidiano.it Girotto – chiediamo al ministro se intenda prendere dei provvedimenti e auspichiamo che il dicastero si difenda in Consiglio di Stato indicando chiaramente le norme che disciplinano questo aspetto delle royalties”.

Nel 2015 raccolti 352 milioni di royalties: “Se vengono a mancare, effetti devastanti”  – In Italia dal 2010 per le estrazioni in terraferma la royalty è del 10% su petrolio e gas, mentre in mare dal 2012 ci sono due diverse aliquote: 10% per il gas e 7% sul petrolio. Secondo i dati del Mise, nel 2015 otto società hanno versato circa 352 milioni euro, di cui 30 milioni per produzioni 2013 e oltre 320 milioni per produzioni 2014: 163 milioni sono andati alle Regioni, 76 al Fondo di sviluppo economico e social card, 55 allo Stato, 31 all’Aliquota Ambiente e Sicurezza e 26 ai Comuni. Tra le Regioni destinatarie al primo posto c’è la Basilicata, nelle cui casse sono entrati 142 milioni. Tant’è che a fine giugno proprio il consigliere regionale M5S della Basilicata Giovanni Perrino è stato autore di un’interrogazione indirizzata ai vertici della Regione per capire se ci fosse l’intenzione di impugnare la sentenza del Tar della Lombardia 01220/2016. “In questo territorio le royalties sono state come una droga – ha dichiarato a ilfattoquotidiano.it – perché hanno permesso di tappare i buchi provocati dai tagli, ma senza una programmazione”. La conseguenza? “Quando diminuiscono o vengono a mancare, qui gli effetti sono devastanti”. E ancora: “Il ministero ha fornito un assist alle compagnie petrolifere e noi potremmo trovarci di fronte ad una nuova beffa”.

Il Tar dà ragione ai produttori di gas: “Royalties vanno calcolate su valori di mercato” – Nei rispettivi ricorsi le compagnie hanno fatto presente che l’indice Qe (che individua il prezzo del gas sulla base delle quotazioni medie di un pacchetto di prodotti energetici, tra cui il petrolio) è stato abbandonato dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas e il sistema idrico, che oggi determina le tariffe di vendita sul mercato tutelato avvalendosi di un altro indice, il Pfor (basato sulle quotazioni forward del gas presso l’hub Ttf, ossia la borsa del gas olandese). Per i ricorrenti proprio questo è il parametro che dovrebbe essere utilizzato anche per determinare il valore delle royalties sul gas. Le compagnie sostengono che la delibera 196/2013/R/Gas dell’Aeegsi (con la quale si è stabilito il nuovo indice da utilizzare) ha sostanzialmente modificato il decreto legislativo 625/1996, che prendeva come riferimento il parametro Qe. I giudici amministrativi, con diverse sentenze, hanno accolto i ricorsi dei produttori respingendo le argomentazioni dell’Avvocatura di Stato e ribadendo la natura delle royalties, che rappresentano il valore economico di una quota di prodotto delle estrazioni e che, come tale, va valorizzato in base a parametri di mercato. Il nuovo criterio, stabilisce il verdetto, “dovrà ritenersi oggi applicabile”. Il Tar ha respinto anche le argomentazioni della Regione Basilicata secondo cui “il gas è assimilabile ad una fornitura di lungo periodo, per cui un indice energetico come la Qe, largamente in uso nei contratti di fornitura pluriennale, ne rispecchia correttamente il valore di mercato”. Per la Regione Basilicata la sentenza non tiene però conto “che il prezzo del gas in Olanda può essere diverso dal prezzo del gas in Italia” e non aggiunge al Pfor “i costi di trasporto, così come correttamente previsto per il mercato di tutela”.

Mise: “Così perdiamo il 20% del gettito” – Nel giudizio, il Mise ha evidenziato che l’applicazione dell’indice Pfor “comporterebbe la perdita del 20% del gettito garantito per lo Stato”. In pratica l’applicazione di questo indice è stata giustificata in ragione del “superiore interesse pubblico”, con riferimento al principio del pareggio di bilancio, considerando quindi le royalties alla stregua di una entrata tributaria. Ma nella sentenza 01220 depositata il 17 giugno scorso, il Tar scrive: “La norma di legge non prevede un potere del Ministero di determinare il valore delle royalties per esigenze di bilancio, ma stabilisce che tali prestazioni debbano essere commisurate al valore del gas, e in particolare al valore determinato dall’Autorità ai fini delle condizioni di fornitura per il mercato tutelato”.

Girotto (M5s): “Serve maggiore trasparenza su royalties e franchigie” – Alla luce della sentenza, il senatore Girotto segnala il rischio al quale vanno incontro le casse pubbliche. “Se l’orientamento del Tar Lombardia venisse confermato anche dal Consiglio di Stato”, scrive nel testo dell’interrogazione al Mise, lo Stato, le Regioni e i Comuni interessati “dovrebbero restituire alle compagnie petrolifere somme già inserite nei bilanci consuntivi e di previsione”. Il parlamentare M5s chiede maggiore trasparenza dei dati sui meccanismi che regolano il pagamento delle royalties e le franchigie. “Le produzioni su cui si applica l’aliquota sono al netto di quelle disperse, bruciate, impiegate in operazioni di cantiere oppure ottenute durante prove di produzione”. E ancora: “Nessuna aliquota è dovuta per le produzioni ottenute durante prove di produzione effettuate in regime di permesso di ricerca”. Le compagnie, inoltre, non pagano i primi 25 milioni di metri cubi standard di gas estratti in terra e i primi 80 milioni di metri cubi standard in mare. A questo proposito Girotto ha anche presentato in Senato una mozione “con cui si impegna il governo a modificare il sistema di esenzione previsto dall’articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 625”. Mentre sulla trasparenza “nel portale Unmig (Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e la Geotermia) non sono distinte le quote di royalties derivanti dalle produzioni di gas naturale interessate dal ricorso al Tar dalle quote di royalties dovute per altri idrocarburi”. Per i due senatori “il mancato accesso alle informazioni non garantisce la trasparenza delle informazioni e impedisce ai cittadini di avere consapevolezza della reale incidenza delle royalties sui quantitativi complessivamente estratti e sul peso di franchigie e consumi interni”.

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