Il mondo FQ

Articolo 18, Ocse: “Sostituire il reintegro con un’indennità crescente”

L'organizzazione parigina nel rapporto annuale sull'occupazione auspica che il reinserimento nei casi di licenziamento senza giusta causa, già depotenziato dalla riforma Fornero, sia sostituito in tutti i casi con un risarcimento economico. Che dovrebbe andare però anche ai lavoratori precari, se il rapporto viene interrotto prima del termine
Articolo 18, Ocse: “Sostituire il reintegro con un’indennità crescente”
Icona dei commenti Commenti

Depotenziare l’articolo 18. Cancellandone il cuore, cioè il diritto di reintegro nei casi di licenziamento senza giusta causa, peraltro già limitato dalla riforma Fornero. E’ l’indicazione che arriva dal rapporto annuale sull’occupazione dell’Ocse. Nel capitolo dedicato all’Italia l’organizzazione parigina, dopo aver tracciato una fotografia molto dura del nostro mercato del lavoro, auspica che il Jobs Act “sia approvato e reso operativo rapidamente in modo da ridurre i costi di licenziamento e l’incertezza sull’esito dei licenziamenti economici”. In che modo? Sostituendo il reinserimento in azienda con “un’indennità crescente con l’anzianità di servizio”. Una proposta identica a quella contenuta nell’emendamento del senatore Pietro Ichino al disegno di legge delega che prevede il contratto di inserimento a tutele crescenti e costituisce il secondo capitolo del Jobs Act (il primo è il decreto Lavoro entrato in vigore a maggio). Proposta su cui Matteo Renzi sembra possibilista, considerato che secondo il premier l’articolo 18 è un totem ideologico che “non è mai stato e mai sarà il vero problema”. Anzi, come ha detto nell’intervista di mercoledì al Sole 24 Ore, “la direzione di marcia” consiste nel “superarlo”

Video thumbnail

“Il problema principale per le imprese è la mancanza di chiarezza su tempi e procedure per il licenziamento”, spiega Stefano Scarpetta, direttore della divisione Lavoro e affari sociali dell’Ocse. “Per questo riteniamo opportuno prevedere un iter standard, proseguendo sulla falsariga di quanto previsto dalla riforma Fornero”. Che, nel caso dei cosiddetti licenziamenti economici (quelli legati per esempio alla chiusura dell’attività), mantiene il reintegro solo nel caso di “manifesta insussistenza del fatto” mentre nelle altre ipotesi stabilisce che il giudice possa obbligare il datore di lavoro a pagare solo un risarcimento. “Un’evoluzione positiva”, secondo Scarpetta, “ma con il difetto di lasciare ancora larghi spazi di discrezionalità”. L’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo ritiene che occorra un passo ulteriore: la sanzione dovrebbe diventare lo standard. Da applicare sia quando a essere licenziato è un dipendente a tempo indeterminato sia quando si tratta di un precario il cui contratto viene risolto prima del termine, “come accade in Irlanda e nel Regno Unito”. Il risultato sarebbe, spiegano da Parigi, ridurre l’eccessiva segmentazione del mercato italiano tra garantiti e lavoratori a tempo, individuata come fattore “pregiudizievole nei confronti dei singoli e dell’economia” perché può “avere un effetto negativo sia sull’equità, sia sull’efficienza”. 

 

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione