Un missile di superficie lanciato da una nave militare turca per impedire ad una nave italiana (la Odin Finder), gestita per conto della Cyprus Telecommunications Authority, di piazzare cavi sottomarini nella ZEE. Il natante è stato poi costretto a tornare nel porto cipriota di Paphos. La notizia è apparsa sulla stampa ellenica e, se confermata, sarebbe l’attuazione della minaccia turca fatta lo scorso novembre contro quegli stati che avessero avuto intenzione di prestare la propria collaborazione a Nicosia nelle operazioni di sfruttamento dei giacimenti di gas. La Turchia in quell’occasione arrivò anche a minacciare l’Ue. Secondo il quotidiano greco To Vima la nave italiana era impegnata al largo delle acque cipriote, e in piena zona ZEE, a posizionare dei cavi sottomarini che dovrebbero servire per avviare i rilievi circa la presenza di idrocarburi nell’Egeo. Circostanza sulla quale Nicosia ha già raggiunto un’intesa di massima dall’ottobre scorso con Israele per uno sfruttamento congiunto delle eventuali risorse. Ma alla Turchia l’accordo non è andato giù, e già in quell’occasione minacciò apertamente ritorsioni verso chiunque avesse collaborato con la Repubblica di Cipro. Eppure Istanbul non può pretendere pretendere alcunché, in quanto la zona nord dell’isola, occupata abusivamente da 50mila militari turchi sin dal 1974, si è autoproclamata Repubblica turco cipriota del nord, ma non è riconosciuta né dall’Onu né dall’Ue. Mentre Nicosia di fatto appartiene all’Unione e all’Eurozona.

Il missile turco avrebbe sfiorato la nave italiana, costringendola a rientrare nel porto cipriota di Paphos. Circostanza che ha suscitato la dura reazione di Nicosia, che ha definito l’episodio “pericolosissimo” e ha convocato d’urgenza una riunione straordinaria del Comando Maggiore della Guardia Nazionale, a cui ha partecipato anche il ministro della Difesa. Immediatamente sono state avvertite le autorità italiane e statunitensi. Questo è il terzo episodio (il secondo avvenuto nella ZEE occidentale) di navi che operano per conto di Cipro infastidite da navi da guerra turche che contestano la sovranità stessa di Cipro. Inoltre la Turchia con questo tipo di intimidazioni, sta cercando di spaventare le imprese straniere che intendono prendere parte alle future e ormai prossime trivellazioni proprio all’interno della tanto contestata zona marina della ZEE di Cipro, sollevando contestazioni sul fatto che quella zona sia di proprietà della Turchia. L’Ambasciatore italiano a Nicosia, Guido Cerboni, interpellato dal fattoquotidiano.it ha detto di non voler rilasciare dichiarazioni se prima i fatti non saranno accertati ufficialmente.

Cipro ha provveduto dallo sorso anno a formalizzare un pre accordo con Tel Aviv sullo sfruttamento dei giacimenti sottomarini presenti nelle sue acque sudorientali. Ma come può oggi la Turchia rivendicare diritti di un luogo di cui ufficialmente non risulta possessore? La risposta nel diritto degli Stati. In tal senso, lo sfruttamento delle risorse minerali ed in generale il controllo esclusivo su tutte le risorse economiche del suolo sottomarino antistante alle proprie coste è regolato dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, nota anche come Convenzione di Montego Bay del 1982, dal nome della località giamaicana dove fu sottoscritta; è entrata in vigore nel 1994 ed è adottata da circa 200 paesi. Regola l’estensione della sovranità territoriale degli Stati anche sulle acque marine antistanti alle loro coste, definendo contenuti e limiti di tale sovranità. In virtù di tale Convenzione, la sovranità dello Stato si estende per un massimo di 12 miglia ad una zona di mare adiacente alla sua costa, il cosiddetto mare territoriale, su cui lo Stato esercita le proprie prerogative in maniera molto simile a quanto accade sul suolo nazionale.

La possibilità di sfruttamento in esclusiva di minerali, idrocarburi liquidi o gassosi, invece, si estende su tutta la propria piattaforme continentale, intesa come il naturale prolungamento della terra emersa sino a che essa si mantiene ad una profondità più o meno costante prima di sprofondare negli abissi; il concetto di piattaforma continentale ha finito per sovrapporsi a quello di zona di sfruttamento esclusivo che consiste nella porzione di mare adiacente alle coste dello Stato che si estende sino a 200 miglia marine dalla costa. In questa estensione lo Stato costiero è il solo titolare del diritto di sfruttare tutte le risorse biologiche e minerali del suolo e del sottosuolo. “L’ordinamento internazionale – commenta Stelio Campanale, docente di Diritto degli Scambi Internazionali all’Università LUM di Bari – non consente ad enclavi, gruppi etnici o raggruppamenti di persone o territori comunque definitisi, di accampare di fronte alla comunità internazionale eguali diritti o di muovere analoghe pretese a quelli di Stati sovrani ed indipendenti. E l’autoproclamatasi Repubblica Turca di Cipro del Nord, a nome della quale il governo turco sostiene l’esistenza di una pretesa su tali risorse è completamente destituita di fondamento”.

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