Caro Nordio, criticare nel merito è legittimo
Dopo la pronunzia del Tar, che ha respinto la richiesta di annullare il decreto di indizione del referendum, resta confermata la data del 22-23.03 per il ricorso alle urne. A questo punto la campagna per respingere la riforma costituzionale della magistratura entra nel vivo.
Sul piano istituzionale il conflitto è esploso in occasione dell’apertura dell’Anno giudiziario in Cassazione e nei distretti di Corte d’appello. In tutte queste sedi la voce dei magistrati si è levata alta per denunciare i pericoli della revisione costituzionale del sistema di indipendenza della magistratura. Anche nella cerimonia in Cassazione alla presenza del capo dello Stato il primo presidente ha messo il dito nella piaga evidenziando che “La preoccupazione della magistratura è volta a garantire che resti effettiva l’indipendenza e l’autonomia come caposaldo del sistema costituzionale”.
Nordio ha replicato stizzito che è “blasfemo” dire che il governo vuol minare l’indipendenza della magistratura, “un principio non negoziabile”. Per contestare quelle che ha definito “petulanti litanie”, il ministro della Giustizia ha citato il passaggio dell’articolo 104 della Costituzione secondo cui “la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere”. Quindi ha pontificato: “Un’interpretazione diversa da questa è un’arbitraria e una malevola distorsione offensiva della logica ermeneutica e dell’etica politica”.
Sulla scia di Trump, evidentemente Nordio si sente un delegato di Dio, per cui criticare i suoi atti sarebbe una bestemmia. Poiché noi non riconosciamo il carattere divino delle autorità politiche, ci permettiamo di criticare i loro atti e replicare. È vero che il testo della riforma non contiene nessuna disposizione specifica contraria all’indipendenza: “Santa ingenuità”, obietta Gustavo Zagrebelsky. In realtà il principio dell’indipendenza del potere giudiziario non può essere formalmente contestato, perché è uno dei cardini dello Stato di diritto e viene proclamato in tutte le Costituzioni moderne, anche in quella egiziana o russa.
Il problema è come viene strumentato questo principio per evitare che non si risolva in una mera declamazione. La Costituzione del ’48 ha costruito una serie di meccanismi per rendere questo principio effettivo, incentrati soprattutto sul ruolo e la funzione del Csm e sull’inclusione del pm nell’ordine giudiziario, distaccandolo dalla dipendenza dall’esecutivo. È questa strumentazione che ha consentito di rendere effettivo il controllo di legalità anche nei confronti dei poteri pubblici e privati, che viene completamente devastata dalla revisione costituzionale Nordio-Meloni.
La riforma spezza il Csm dividendolo in tre parti (uno per i giudici, uno per i pm e una corte disciplinare) e indebolisce la componente togata degli organi di autogoverno sostituendo l’elezione al sorteggio. Quale può essere l’effetto di tutte queste innovazioni se non quello di svuotare da dentro il principio dell’autonomia della magistratura e dell’indipendenza del potere giudiziario?
Del resto, questo è l’obiettivo a cui tendono gli autori della riforma quando si aspettano che col nuovo sistema la magistratura non farà più “invasioni di campo” e non ostacolerà più la politica del governo in materia di immigrazione, ambiente e ordine pubblico con la scusa della tutela dei diritti.
Agli occhi del governo – come osserva l’avvocato Mauro Sentimenti in un libro di prossima pubblicazione – quel che appare intollerabile “è il fatto che i giudici si permettano di interpretare le norme delle leggi ordinarie con gli occhiali della Costituzione. Un genere di interpretazione non legislativa o dottrinale ma ‘politica’”.
Per capire il senso di questa riforma bisogna guardare al contesto da cui è stata generata. Il contesto è quello di un’utopia nera che, partendo dagli Stati Uniti, si estende sulle altre nazioni. L’Italia non è immune. La Costituzione materiale della destra al potere confligge con la Costituzione formale della Repubblica, sotto molteplici profili: disprezzo del diritto internazionale e rifiuto delle giurisdizioni internazionali che dovrebbero garantirlo, corsa al riarmo, acquiescenza al genocidio compiuto da Israele, ostilità ai sindacati e ai diritti dei lavoratori, diritto penale del nemico attraverso una bulimia di norme penali dirette contro l’emarginazione e il dissenso, politiche migratorie contrarie alla dignità umana, verticalizzazione del potere e insofferenza ai controlli.
Non è possibile separare la riforma dai suoi autori, come non sarebbe possibile separare il fascismo dalla guerra o la Costituzione dalla Resistenza. In questo contesto storico l’evento costituente non è la Resistenza ma l’avvento di una nuova era in cui trionfa la legge della giungla nelle relazioni fra le nazioni e la disuguaglianza nelle relazioni interne.
Per questo la riforma dell’indipendenza della magistratura è solo un tassello che si inserisce in un nuovo processo costituente, nel quale trova posto una nuova legge elettorale destinata a garantire la creazione di maggioranze politiche artificiali sul modello della legge Acerbo, la riforma del premierato e infine l’Autonomia differenziata, il cui percorso non si è mai fermato, malgrado i paletti posti dalla Corte costituzionale.
Questa deriva distruttiva del tessuto democratico può essere fermata con una valanga di No alle urne. Per queste ragioni la campagna referendaria deve rientrare tra gli obiettivi primari e urgenti dell’agenda politica.
Ps. Ulteriori approfondimenti sulla legge Meloni-Nordio sono reperibili sul sito www.referendumgiustizia2026.it