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Fotovoltaico nei centri storici: cosa dicono i tribunali italiani

Fotovoltaico nei centri storici: cosa dicono i tribunali italiani
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Forse non tutti hanno capito che, a fronte di un surriscaldamento sempre più veloce, la questione energetica è di vitale importanza per le sorti dell’umanità. Occorre al più presto abbandonare i combustibili fossili e sostituirli con energia pulita, in primo luogo solare. La buona notizia è che il fotovoltaico ha fatto passi da gigante come tecnologia e viene sempre più impiegato anche per consumi domestici, con rilevante vantaggio per l’ambiente e per le nostre tasche.

Tuttavia anche il fotovoltaico ha i suoi problemi specie in un paese come il nostro ricco di tesori storici ed architettonici tutelati con precisi vincoli, anche paesaggistici, dalla legge.

In proposito, recentemente la Corte costituzionale (1 ottobre 2026, n. 156). in relazione ad una legge della regione Sardegna, ha opportunamente precisato che nelle zone agricole gli impianti fotovoltaici possono essere collocati solo “in posizione adeguatamente elevata, onde preservare la continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione”. Se, invece, si tratta di strutture condominiali, la Cassazione ha chiarito che il singolo condomino può installare un impianto fotovoltaico sul tetto comune a servizio della propria unità immobiliare senza bisogno di alcuna autorizzazione da parte dell’assemblea condominiale, a condizione che l’intervento non modifichi le parti comuni e non impedisca agli altri condomini di farne uso (sez. 6 civ., ord. 17 gennaio 2023 n. 1337).

Dal canto suo, il Consiglio di Stato ha ridimensionato l’orientamento di molte soprintendenze che, per edifici in aree vincolate, emettono parere negativo motivando quasi sempre con la visibilità dei pannelli nel contesto paesaggistico, affermando, invece (sez. 4, n. 4001 del 19 maggio 2026), che la percepibilità visiva dei pannelli non è, da sola, ragione sufficiente per negare l’autorizzazione paesaggistica. Più in particolare, “le sopravvenute esigenze energetiche impongono una attenta comparazione dell’interesse pubblico alla tutela del paesaggio con l’altrettanto rilevante interesse pubblico volto all’incremento della produzione energetica da fonti alternative e con l’interesse privato al risparmio energetico, comparazione dalla quale discende che la presenza del fotovoltaico sul tetto non può essere più percepita, in assoluto, come fattore di disturbo visivo.”

Affermazione ripetuta più di recente (sez. 4, n. 72772 del 2 ottobre 2026) con le stesse parole, aggiungendo che le pubbliche autorità devono motivare con precisione e concretezza i pareri negativi su impianti fotovoltaici, evitando valutazioni generiche; dichiarando, quindi, illegittimo “il parere negativo della soprintendenza sull’installazione di pannelli fotovoltaici su un edificio del centro storico, se motivato con la sola incompatibilità estetica dell’impianto, senza alcun riferimento alle concrete modalità esecutive dell’intervento e ai suoi specifici effetti sull’integrità del fabbricato e del contesto storico-paesaggistico”.

Decisione, peraltro, emessa in relazione alla collocazione di pannelli fotovoltaici su un edificio del centro storico di una città come Roma “dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO”, con l’aggiunta che la valutazione paesaggistica deve invece concentrarsi sulle modalità progettuali di installazione dei pannelli, nonché sulla natura e sulla qualità dei materiali utilizzati, tenendo sempre presente, peraltro, che occorre valutare se “il collocamento dei pannelli in luoghi diversi dal tetto sia non solo esteticamente preferibile, ma anche tecnicamente accettabile, alla luce del fabbisogno energetico ricavabile”.

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