Bonifico da genitore a figlio: ecco cosa sapere per non incorre in accertamenti fiscali, sanzioni o imposte inaspettate
Effettuare un bonifico dai genitori ai figli rappresenta una delle operazioni finanziarie più diffuse nelle famiglie italiane. Che si tratti di un aiuto per le spese quotidiane, di un sostegno per completare gli studi o di un contributo per acquistare la prima casa, il trasferimento di denaro tra familiari stretti è una prassi consolidata. Tuttavia, anche se può sembrare un’operazione banale, l’ordinamento italiano e l’amministrazione finanziaria prevedono regole precise che distinguono le transazioni esenti da quelle che rischiano di generare contestazioni, accertamenti o imposte inaspettate.
Dal punto di vista del Fisco, il bonifico dai genitori ai figli rientra nell’ambito delle donazioni e delle liberalità parentali. Il principio fondamentale è che il denaro ricevuto a titolo di regalo o sostegno non costituisce reddito imponibile per chi lo incassa: di conseguenza, il figlio non deve inserire queste somme nella propria dichiarazione dei redditi. Per quanto riguarda l’imposta sulle successioni e donazioni, la legge garantisce una protezione molto ampia per i trasferimenti in linea retta. È prevista infatti una franchigia di un milione di euro per ciascun genitore e per ciascun figlio. Soltanto sull’eventuale quota che supera tale limite si applica un’aliquota pari al 4%. Di conseguenza, se la somma complessivamente donata rimane al di sotto del milione di euro, l’operazione non comporta il pagamento di alcuna imposta.
Il quadro legale richiede attenzione anche sotto il profilo civile. Quando si tratta di somme modeste, proporzionate alle disponibilità economiche di chi dona, si parla di una donazione di modico valore, la quale si perfeziona con il semplice versamento bancario senza adempimenti formali. Diversa è la situazione se il bonifico dai genitori ai figli riguarda un importo di rilevante valore. Per le donazioni dirette di cifre elevate, il codice civile impone la stipula di un atto pubblico davanti al notaio con la presenza di due testimoni, pena la nullità dell’atto. Una deroga fondamentale riguarda la donazione indiretta, ovvero quando il bonifico è finalizzato a uno scopo preciso, come l’acquisto di un immobile o di un’automobile. In questi casi non serve l’atto notarile per il bonifico né si pagano imposte di donazione, a patto che nell’atto d’acquisto del bene venga espressamente dichiarata la provenienza dei soldi forniti dai genitori.
Il punto più critico per evitare problemi con il Fisco riguarda la redazione della causale bancaria e l’onere della prova. L’Agenzia delle Entrate dispone di un forte potere presuntivo: ogni accredito sul conto corrente si presume reddito non dichiarato, a meno che il contribuente non dimostri la natura esente dell’entrata. L’importanza di questo aspetto è stata evidenziata dalla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte con la sentenza numero 773 del 2021. In tale vicenda, un padre aveva bonificato una somma rilevante alla figlia indicando come causale la parola restituzione. La contribuente aveva sostenuto che si trattasse del saldo di un vecchio investimento familiare, ma non è stata in grado di fornirne la prova documentale. La commissione ha stabilito che la dicitura restituzione è del tutto incompatibile con la donazione: in mancanza di prove sull’operazione sottostante, il bonifico è stato riqualificato come reddito occulto e sottoposto ad Irpef ordinaria e sanzioni. Per evitare questo rischio, la causale deve sempre indicare in modo trasparente la liberalità parentale.
Un altro aspetto giurisprudenziale decisivo riguarda le conseguenze dei controlli fiscali sulle donazioni informali non registrate. La Corte di Cassazione – con l’ordinanza numero 15315 del 2026, richiamando la precedente pronuncia numero 7442 del 2024 – ha chiarito cosa accade quando un trasferimento di denaro rilevante viene scoperto soltanto in sede di accertamento. Se una donazione informale o indiretta che supera la franchigia non è stata registrata spontaneamente e viene individuata d’ufficio dal Fisco, si applica un’aliquota punitiva pari all’8% sulla quota eccedente il milione di euro, anziché la tariffa ordinaria del 4%. Tale maggiorazione funziona come una vera e propria sanzione per omessa registrazione. Compilare una causale chiara ed effettuare i corretti passaggi formali rimane quindi l’unico modo per tutelare i risparmi familiari.