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Attentato a Sigfrido Ranucci, le motivazioni del Riesame: “Inverosimile” la versione di Lavitola. I giudici: “Materiale investigativo granitico”

Lavitola è accusato di essere il mandante dell’ordigno scoppiato il 16 ottobre 2025 davanti all’abitazione del giornalista, di cui è indicato come mandante reo confesso. Al centro della decisione ci sono le contraddizioni emerse nelle dichiarazioni dell’indagato su sopralluogo, modalità dell'attentato e il movente.
Attentato a Sigfrido Ranucci, le motivazioni del Riesame: “Inverosimile” la versione di Lavitola. I giudici: “Materiale investigativo granitico”
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La versione fornita da Valter Lavitola sull’attentato contro Sigfrido Ranucci è “inverosimile” e le risultanze investigative a suo carico sono “granitiche”. È quanto sostengono i giudici del Tribunale del Riesame di Roma nelle 31 pagine di motivazioni con cui hanno respinto le richieste della difesa dell’ex editore, confermando la custodia cautelare in carcere. Lavitola è accusato di essere il mandante dell’attentato dinamitardo del 16 ottobre 2025 davanti all’abitazione del giornalista, di cui è indicato come mandante reo confesso. Davanti a giudici l’imprenditore ed ex editore si era assunto di aver dato un mandato in bianco Clesio Tavares Gomes, suo uomo di fiducia coindagato nel procedimento di assumersene la responsabilità. Al centro della decisione ci sono le contraddizioni emerse nelle dichiarazioni dell’indagato, che secondo i magistrati riguardano almeno tre aspetti: il sopralluogo nei pressi della casa di Ranucci, le modalità con cui sarebbe stato organizzato l’attentato e i chiarimenti sul movente. Su quest’ultimo punto, scrivono i giudici, resta possibile una matrice politica. Confermata anche l’aggravante del metodo mafioso.

Uno degli elementi contestati riguarda il ruolo di Gomes. In un primo momento, l’ex editore avrebbe riferito di avergli affidato un incarico preciso: sparare tre o quattro colpi contro il muro dell’abitazione del giornalista, senza coinvolgere altre persone. Soltanto il giorno successivo all’attentato, secondo questa ricostruzione, avrebbe appreso dai mezzi di informazione che Tavares non aveva rispettato le istruzioni e aveva agito autonomamente, coinvolgendo soggetti a lui sconosciuti per collocare l’ordigno. Successivamente, però, Lavitola ha modificato la propria versione. Avrebbe prima ammesso di aver accettato il rischio che il coindagato, forte delle sue esperienze nel campo della sicurezza e in ambito militare internazionale, potesse discostarsi dalle indicazioni ricevute. In seguito avrebbe descritto l’incarico appunto come una sorta di “mandato in bianco”, sostenendo di non avergli detto espressamente come procedere né di avergli suggerito di rinunciare all’attentato.

Per il Riesame, le differenze tra le dichiarazioni sono rilevanti. I giudici ritengono inoltre “del tutto inverosimile” che Tavares abbia cambiato autonomamente le modalità esecutive senza consultare Lavitola. Una ricostruzione che, secondo il Tribunale, contrasta con il rapporto di fiducia reciproca, descritto dallo stesso ex editore come quasi filiale. I magistrati si chiedono perché il coindagato avrebbe dovuto tradire quel legame, assumendosi responsabilità penali e oneri economici.

Un altro punto riguarda il sopralluogo effettuato il 15 settembre 2025 nei pressi dell’abitazione di Ranucci, a Torvajanica. Lavitola lo avrebbe negato sia nelle prime dichiarazioni spontanee sia durante l’interrogatorio. L’analisi del traffico telefonico degli indagati avrebbe però evidenziato che quel pomeriggio lui e Tavares si erano recati nella zona in cui si trova la casa del giornalista, per poi rientrare immediatamente a Roma.

Il Tribunale conferma anche l’aggravante del metodo mafioso. I giudici richiamano le “allarmanti modalità dell’azione“, considerate di per sé evocative della forza intimidatrice di tale metodo. Nelle valutazioni dei magistrati pesa anche quanto riferito da Ranucci, che avrebbe raccontato di aver ricevuto negli anni ripetute minacce e avvertimenti legati alla sua attività giornalistica e d’inchiesta, anche sulla criminalità organizzata. Per questo, ricordano i giudici, al giornalista era stata assegnata una misura di tutela personale già dall’agosto 2021.

Le motivazioni sottolineano inoltre la gravità delle modalità dell’azione e la spregiudicatezza attribuita a Lavitola, che avrebbe incaricato Tavares di individuare gli esecutori materiali, disposti a compiere il fatto per pochi soldi. Un’azione che, osservano i magistrati, avrebbe potuto avere conseguenze ancora più gravi, anche perché le automobili della persona offesa erano alimentate a gas. A sostegno della custodia cautelare in carcere viene indicato infine il pericolo di fuga. Secondo quanto emerso dalle intercettazioni, a partire dal primo luglio 2026, subito dopo l’esecuzione della misura nei confronti dei quattro presunti esecutori materiali, Lavitola sarebbe stato in procinto di partire per l’Africa. I difensori dell’ex editore, gli avvocati Sergio e Arturo Cola, contestano le conclusioni del Riesame, in particolare per quanto riguarda l’aggravante del metodo mafioso, e hanno annunciato ricorso in Cassazione.

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