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Decreto Piantedosi, nuovo stop dai giudici: illegittimo il fermo della nave Humanity 1 perché la Libia non è un luogo sicuro

La Corte d'Appello di Catanzaro ribalta il verdetto di Crotone: anche se i migranti si gettarono volontariamente in mare, il soccorso della ong era giustificato
Decreto Piantedosi, nuovo stop dai giudici: illegittimo il fermo della nave Humanity 1 perché la Libia non è un luogo sicuro
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Non basta che un soccorso avvenga nella zona SAR (Search and Rescue) di competenza libica perché gli ordini delle autorità di Tripoli siano automaticamente legittimi. E non basta neppure dimostrare che i migranti si siano gettati volontariamente in mare per raggiungere una nave umanitaria. È l’ennesima sentenza, quella della Corte d’Appello di Catanzaro, a ribadire che il coordinamento dei salvataggi in mare non può prescindere dal diritto internazionale e dall’obbligo di condurre i naufraghi in un luogo sicuro.

Il caso risale al 30 novembre 2023, quando la nave di Sos Humanity soccorse 46 persone nel Mediterraneo centrale. Due giorni dopo scattò il fermo amministrativo di venti giorni previsto dalla legge Piantedosi. Secondo il verbale, la nave non aveva rispettato le indicazioni del centro di coordinamento libico e, così facendo, aveva “concorso a creare situazioni di pericolo”. Questa la lettura dei fatti sostenuta dall’Avvocatura dello Stato per conto dell’amministrazione italiana. La tesi: una motovedetta libica aveva già avviato il soccorso nella propria zona SAR. All’arrivo della Humanity 1, alcuni migranti si erano tuffati in acqua per raggiungerla, sapendo che non li avrebbe riportati in Libia. Il centro libico aveva ordinato di non interferire e anche il coordinamento italiano aveva chiesto alla Humanity di seguire quelle indicazioni. La conclusione: la Ong non può invocare lo stato di necessità per far fronte a un pericolo che lei stessa avrebbe contribuito a creare.

Una ricostruzione sostanzialmente condivisa dal Tribunale di Crotone nella sentenza del febbraio 2025, secondo la quale il pattugliatore libico avrebbe effettuato il soccorso senza manovre pericolose. Anche la Corte d’Appello, nella decisione assunta il 24 settembre 2026, conferma la ricostruzione dei fatti: video e testimonianze dei migranti hanno confermato che il soccorso libico era già iniziato e che le persone si tuffarono per evitare di essere riportate in Libia. E tuttavia, scrivono i giudici, quella ricostruzione “da sola non è sufficiente a ritenere che il fermo amministrativo comminato alla nave sia legittimo”. Per la Corte serve verificare se il salvataggio libico fosse compatibile col diritto internazionale. La competenza geografica sulla zona SAR, insomma, non significa legittimità incondizionata degli ordini impartiti, in questo caso alla Humanity 1.

Il riferimento è alla sentenza 101/2025 della Corte costituzionale, che non ha cancellato le sanzioni previste dal decreto Piantedosi, a partire da quelle che puniscono il mancato rispetto delle indicazioni delle autorità competenti. Ma ha chiarito che il loro limite è nella legittimità degli ordini impartiti che, appunto, devono rispettare il diritto internazionale. Questo perché un salvataggio non termina con il recupero delle persone dall’acqua, ma deve concludersi con lo sbarco in un luogo sicuro. E la Libia, alla luce delle violazioni dei diritti umani documentate anche dalle Nazioni Unite, non offre tali garanzie, come altre sentenze hanno sottolineato. Secondo la Corte d’Appello di Catanzaro, la condotta della Humanity 1 risulta dunque giustificata “sotto un duplice profilo”: per aver recuperato le persone che si erano gettate in mare e per averle portate nel porto sicuro indicato dalle autorità italiane. Da qui l’accoglimento dell’appello e la dichiarazione di illegittimità del fermo amministrativo.

Nel giugno 2025 la stessa Corte d’Appello di Catanzaro aveva confermato l’annullamento di un altro fermo della Humanity 1, relativo al marzo 2024. In quel caso avevano pesato anche gli spari dei libici contro la nave umanitaria. Più di recente, nel luglio 2026, il Tribunale di Ortona ha giudicato illegittimo un altro fermo, disposto a dicembre 2025 per la mancata comunicazione con il centro libico di coordinamento. La differenza, stavolta, sta nei fatti accertati. Non serve dimostrare che la motovedetta abbia sparato o provocato la caduta dei migranti in mare: la sentenza stabilisce che anche quando il pattugliatore è già impegnato nel soccorso e le persone si tuffano volontariamente per sfuggirgli, resta decisivo il rispetto dell’obbligo di sbarco in un luogo sicuro. L’avvocata della Ong Giulia Crescini sintetizza così: la decisione chiarisce che un tribunale deve verificare “se le persone soccorse sarebbero realisticamente sbarcate in un luogo sicuro”. “Questa importante sentenza ribadisce chiaramente che la Libia non è un luogo sicuro”, commenta la collega Cristina Cecchini, altra legale di Sos Humanity.

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