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Abusi su hostess, i giudici sul caso 30 secondi: “Violenza prescinde dal tempo. Imputato agì vilmente alle spalle”

Nelle motivazioni del processo d'appello bis della condanna a un anno e due mesi dell'ex sindacalista di Malpensa, i magistrati chiariscono che non esiste una durata minima della violenza e che il ritardo nella reazione non equivale a consenso. La donna, scrivono, fu colta di sorpresa e il suo disorientamento è compatibile con il trauma subito.
Abusi su hostess, i giudici sul caso 30 secondi: “Violenza prescinde dal tempo. Imputato agì vilmente alle spalle”
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Non furono quei 20-30 secondi a fare la differenza. E non fu il tempo impiegato dalla donna per reagire a poter mettere in discussione la violenza subita. Nelle motivazioni della sentenza con cui la Corte d’Appello di Milano, nel secondo grado bis, ha condannato a un anno e due mesi un ex sindacalista per gli abusi su una hostess, i giudici mettono nero su bianco un principio: nell’accertamento della violenza sessuale conta ciò che è accaduto, non una presunta soglia minima di durata né la rapidità con cui la vittima riesce a reagire. L’uomo, che lavorava all’aeroporto di Malpensa, era stato denunciato dalla donna per fatti avvenuti nel marzo 2018, quando lei si era rivolta a lui per una vertenza sindacale. Dopo due assoluzioni, in primo e secondo grado, la Cassazione aveva annullato con rinvio la seconda sentenza, disponendo un nuovo processo. Il 10 luglio, nel secondo grado bis, la Corte d’Appello lo ha condannato a un anno e due mesi. Alla vittima è stata riconosciuta anche una provvisionale di 10mila euro.

Il nodo del processo era stato proprio il tempo. Nelle precedenti sentenze di assoluzione, i giudici avevano ritenuto che in quei “20-30 secondi” la donna avrebbe potuto opporsi e allontanarsi. La Cassazione, nel febbraio 2025, aveva invece ritenuto irrilevante il ritardo nella manifestazione del dissenso rispetto alla configurazione della violenza. Ora la Corte d’Appello ribadisce quel principio e spiega che l’azione dell’imputato fu “improvvisa e rapidissima”: si era “vilmente” avvicinato “alle spalle della vittima, in un contesto lavorativo“, mentre lei era concentrata su altro. Un’azione “veloce, fulminea, un lampo”, dunque, che la colse di sorpresa e le impedì di manifestare immediatamente il proprio dissenso.

Quel ritardo, scrivono i giudici, non esprime consenso. Può invece essere una “difesa passiva”, un momento di “disorientamento”, del tutto compatibile con il trauma. La Cassazione aveva ricondotto proprio a questo fenomeno, definito “freezing”, il ritardo nella reazione della donna. E se la vittima non reagisce “immediatamente”, ciò non ha, per la Corte, alcun significato sul piano del consenso. Una reazione ci fu: la donna manifestò “in modo arrabbiato, deciso e inequivocabile il proprio dissenso e la propria rabbia”. Le sue dichiarazioni, inoltre, sono state ritenute attendibili nel corso degli otto anni del procedimento.

Il passaggio forse più netto delle motivazioni riguarda proprio il consenso. In materia di libertà sessuale, scrivono i giudici, il dissenso è “presunto”: è invece responsabilità di chi compie l’atto “accertarsi” che esista un consenso “libero, attuale, specifico e perdurante”. Non esiste inoltre “una soglia minima di durata” della violenza sessuale, che “prescinde dal tempo”. La sentenza, dunque, ricolloca quei pochi secondi dentro il contesto in cui si verificarono: non come una finestra temporale nella quale la vittima avrebbe dovuto dimostrare di opporsi, ma come il tempo di un’azione improvvisa e inattesa. La Corte definisce quella dell’imputato una volontà “sessualmente prevaricatrice”.

C’è poi un elemento che attraversa l’intera motivazione: il luogo. La violenza, secondo quanto ricostruito dai giudici, avvenne durante un incontro di lavoro, quando la donna si era rivolta al sindacalista per una vertenza. È in quel contesto lavorativo che, scrive la Corte, l’imputato si sarebbe avvicinato improvvisamente alla vittima “vilmente”.

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