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Assenza ingiustificata dal lavoro, oltre i 15 giorni scattano le “dimissioni per fatti concludenti”: ecco come funziona

Una recente sentenza della Corte d’Appello di Bologna chiarisce i termini previsti dalla legge. Per il lavoratore, la conseguenza principale è la perdita del diritto alla Naspi
Assenza ingiustificata dal lavoro, oltre i 15 giorni scattano le “dimissioni per fatti concludenti”: ecco come funziona
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Succede più spesso di quanto si creda: un dipendente decide di licenziarsi ma smette semplicemente di presentarsi al lavoro, senza inviare le dimissioni telematiche. Lo scopo? Costringere l’azienda a licenziarlo per assenza ingiustificata e incassare così la Naspi, l’indennità di disoccupazione che spetta solo a chi perde il posto involontariamente. Per chiudere questo trucco, il legislatore ha introdotto le cosiddette dimissioni per fatti concludenti, con la Legge n. 203 del 2024. La norma stabilisce un principio chiaro: chi abbandona il posto per troppi giorni senza motivo si ritiene che abbia dato le dimissioni di sua volontà. Niente licenziamento forzato, niente disoccupazione e nessuna tassa di recesso per l’azienda.

La soglia temporale e il nodo dei 15 giorni

Il punto cardine della disciplina risiede nel calcolo delle giornate di assenza non giustificata. L’articolo 19 della Legge 203/2024 fissa in via generale un limite superato il quale il dipendente viene considerato a tutti gli effetti dimissionario: la soglia legale di riferimento è stabilita in più di 15 giorni consecutivi di assenza ingiustificata. A fare chiarezza su come vada applicato questo limite è intervenuta una recente e fondamentale decisione della Corte d’Appello di Bologna, Sezione Lavoro, con la sentenza numero 508 del 19 agosto 2026. I giudici hanno stabilito che non è possibile applicare in via analogica i termini più brevi (come 3 o 4 giorni) previsti dai Contratti collettivi nazionali per il semplice licenziamento disciplinare. Per derogare al limite legale dei 15 giorni e far scattare le dimissioni automatiche prima di tale data, il Ccnl applicato deve contenere una clausola ad hoc, specifica e dedicata espressamente all’istituto delle dimissioni di fatto. Se il contratto collettivo disciplina soltanto il licenziamento, vale esclusivamente la regola generale di legge dei 15 giorni.

Perché quattordici giorni non bastano per chiudere il rapporto

Proprio il caso affrontato dalla Corte d’Appello di Bologna evidenzia i rischi per i datori di lavoro che agiscono con troppa fretta. Nella vicenda esaminata dai giudici, l’azienda aveva considerato dimissionario un dipendente rimasto assente per 14 giorni, applicando i termini più brevi stabiliti dal Ccnl per le sanzioni disciplinari. La Corte ha dichiarato del tutto illegittima e inefficace la risoluzione del rapporto intrapresa dal datore di lavoro, proprio perché 14 giorni non bastano a far scattare le dimissioni di fatto in assenza di una clausola contrattuale ad hoc. In casi simili, non perfezionandosi alcuna dimissione di fatto, il rapporto di lavoro rimane pienamente in vigore. L’azienda si trova così esposta all’obbligo di reintegrare il lavoratore e di corrispondere tutte le retribuzioni maturate nel periodo di estromissione. Il computo delle giornate deve quindi essere rigoroso e superare i 15 giorni di calendario previsti dalla legge, oppure rispettare i termini minori previsti solo se il Ccnl li disciplina espressamente per le dimissioni di fatto.

Gli adempimenti del datore di lavoro e la procedura

Dal punto di vista operativo l’azienda che riscontra un’assenza prolungata oltre i limiti previsti non può limitarsi a registrare passivamente la cessazione del rapporto. In base a quanto prescritto dall’articolo 19 della Legge 203/2024, il datore di lavoro è tenuto ad attivare una procedura formale notificando la situazione tramite posta elettronica certificata o raccomandata con ricevuta di ritorno sia al lavoratore interessato sia all’Ispettorato nazionale del lavoro competente per territorio. Ricevuta la comunicazione, il dipendente dispone di un termine perentorio di 5 giorni per far valere eventuali cause di forza maggiore, impedimenti gravi non imputabili alla sua volontà o un’idonea certificazione medica che giustifichi la mancata prestazione lavorativa. Qualora il lavoratore non fornisca alcuna risposta o giustificazione entro i 5 giorni concessi, l’interruzione del rapporto si intende perfezionata a titolo di dimissioni volontarie a far data dal primo giorno di assenza ingiustificata.

Le conseguenze operative sul Tfr e sulla Naspi

La qualificazione della cessazione come dimissione per fatti concludenti produce impatti economici rilevanti per entrambe le parti. Per il lavoratore la conseguenza principale è l’impossibilità di accedere alla Naspi, dal momento che la perdita dell’occupazione non è considerata involontaria ma derivante da un comportamento volontario e concludente. In aggiunta, non trattandosi di un recesso con il rispetto dei termini di preavviso, l’azienda ha la facoltà di trattenere l’indennità di mancato preavviso direttamente sulle competenze di fine rapporto dovute al dipendente, attingendo dal Trattamento di fine rapporto o dall’ultima busta paga. Per l’impresa il vantaggio risiede nell’esonero dal versamento del cosiddetto ticket di licenziamento all’Inps, la tassa sul recesso che sarebbe stata obbligatoria in caso di licenziamento disciplinare per assenza ingiustificata.

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